Sentenza 132/1963 (ECLI:IT:COST:1963:132)
Massima numero 1955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1956
Titolo
SENT. 132/63 A. IMPOSTE E TASSE - D.L. 8 APRILE 1948, N. 514, ART. 6 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - INCLUSIONE DI UN FUNZIONARIO DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE CHE HA REDATTO LA STIMA - NATURA DI QUESTA - COSTITUISCE ATTO DI ACCERTAMENTO FISCALE A CONTENUTO TECNICO OBIETTIVO - POSSIBILITA' PER IL CONTRIBUENTE DI DISCUTERE E CONTROLLARE LA STIMA - INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 132/63 A. IMPOSTE E TASSE - D.L. 8 APRILE 1948, N. 514, ART. 6 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - INCLUSIONE DI UN FUNZIONARIO DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE CHE HA REDATTO LA STIMA - NATURA DI QUESTA - COSTITUISCE ATTO DI ACCERTAMENTO FISCALE A CONTENUTO TECNICO OBIETTIVO - POSSIBILITA' PER IL CONTRIBUENTE DI DISCUTERE E CONTROLLARE LA STIMA - INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'articolo 6 del D.L. 8 aprile 1948, n. 514, nella parte nella quale prescrive che i componenti della Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli uffici tecnici erariali, non contrasta con i principi di uguaglianza dei cittadini e di inviolabilita' della difesa, enunciati, rispettivamente, negli artt. 3 e 24 della Costituzione. La presenza nel collegio giudicante di detto funzionario non crea alcuna disparita' tra il contribuente e l'ufficio finanziario, neppure in relazione al diritto di difesa, pienamente garantito,nel procedimento tributario, tanto sotto il profilo del contraddittorio quanto per la possibilita', data al contribuente, di far valere le proprie ragioni. La stima redatta dall'ufficio tecnico erariale non e' un atto di parte, preordinato ad un assunto della medesima ed inserito quasi irregolarmente nel processo tributario, ma un mezzo di accertamento cui l'Amministrazione ricorre in taluni casi allo scopo di acquisire la base per la valutazione dei beni immobili, oggetto della controversia. E', cioe', uno degli atti del procedimento amministrativo sul quale l'Amministrazione fonda le sue pretese, ma che tuttavia ha contenuto tecnico e, quindi, obiettivo, che a volte puo' essere anche favorevole al contribuente. Inoltre, per l'attuale forma di contenzioso tributario, la stima viene in sostanza ad essere compresa, insieme all'accertamento, tra gli atti impugnati, atteso che puo' essere controllata, discussa dal contribuente e sottoposta, quindi, al vaglio della Commissione giudicante. Di conseguenza, non comporta violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione neppure la circostanza che il funzionario chiamato a far parte del collegio appartenga all'ufficio che ha redatto la stima.
L'articolo 6 del D.L. 8 aprile 1948, n. 514, nella parte nella quale prescrive che i componenti della Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli uffici tecnici erariali, non contrasta con i principi di uguaglianza dei cittadini e di inviolabilita' della difesa, enunciati, rispettivamente, negli artt. 3 e 24 della Costituzione. La presenza nel collegio giudicante di detto funzionario non crea alcuna disparita' tra il contribuente e l'ufficio finanziario, neppure in relazione al diritto di difesa, pienamente garantito,nel procedimento tributario, tanto sotto il profilo del contraddittorio quanto per la possibilita', data al contribuente, di far valere le proprie ragioni. La stima redatta dall'ufficio tecnico erariale non e' un atto di parte, preordinato ad un assunto della medesima ed inserito quasi irregolarmente nel processo tributario, ma un mezzo di accertamento cui l'Amministrazione ricorre in taluni casi allo scopo di acquisire la base per la valutazione dei beni immobili, oggetto della controversia. E', cioe', uno degli atti del procedimento amministrativo sul quale l'Amministrazione fonda le sue pretese, ma che tuttavia ha contenuto tecnico e, quindi, obiettivo, che a volte puo' essere anche favorevole al contribuente. Inoltre, per l'attuale forma di contenzioso tributario, la stima viene in sostanza ad essere compresa, insieme all'accertamento, tra gli atti impugnati, atteso che puo' essere controllata, discussa dal contribuente e sottoposta, quindi, al vaglio della Commissione giudicante. Di conseguenza, non comporta violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione neppure la circostanza che il funzionario chiamato a far parte del collegio appartenga all'ufficio che ha redatto la stima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte