Sentenza 132/1963 (ECLI:IT:COST:1963:132)
Massima numero 1956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1955
Titolo
SENT. 132/63 B. IMPOSTE E TASSE - D.L. 8 APRILE 1948, N. 514 ART. 6 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LE IMPOSTE - INCLUSIONE DEL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE CHE HA REDATTO PERSONALMENTE LA STIMA - COMUNE CASO DI INCOMPATIBILITA' RIMEDI DELL'ASTENSIONE, RICUSAZIONE E GRAVAME - VINCOLO DERIVANTE DAL RAPPORTO GERARCHICO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - CONFIGURAZIONE DEI PRINCIPI IN RELAZIONE ALLA VARIETA' DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - FATTISPECIE - NECESSITA' DI MEMBRI DOTATI DI PARTICOLARE QUALIFICAZIONE TECNICA - PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL FUNZIONARIO NON QUALE RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE - ASSENZA DI DIRETTIVE E DI VINCOLI - DOVERI GIURIDICI E MORALI DEL DETTO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 132/63 B. IMPOSTE E TASSE - D.L. 8 APRILE 1948, N. 514 ART. 6 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LE IMPOSTE - INCLUSIONE DEL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE CHE HA REDATTO PERSONALMENTE LA STIMA - COMUNE CASO DI INCOMPATIBILITA' RIMEDI DELL'ASTENSIONE, RICUSAZIONE E GRAVAME - VINCOLO DERIVANTE DAL RAPPORTO GERARCHICO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - CONFIGURAZIONE DEI PRINCIPI IN RELAZIONE ALLA VARIETA' DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - FATTISPECIE - NECESSITA' DI MEMBRI DOTATI DI PARTICOLARE QUALIFICAZIONE TECNICA - PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL FUNZIONARIO NON QUALE RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE - ASSENZA DI DIRETTIVE E DI VINCOLI - DOVERI GIURIDICI E MORALI DEL DETTO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 6 del D.L. 8 aprile 1948, n. 514, (nella parte nella quale prescrive che i componenti della Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli uffici tecnici erariali), non viola il principio della indipendenza del giudice (art. 108 della Costituzione). E cio' perche' il legislatore ha voluto comprendere fra i membri effettivi un funzionario dell'ufficio tecnico erariale non come rappresentante dell'Amministrazione, tenuto quindi ad osservarne le direttive, ma in quanto, per il servizio prestato in un ufficio specializzato nella materia, egli puo' portare, nelle decisioni delle commissioni, un contributo di conoscenze e di esperienze che e' difficile possa essere dato da altri. Pertanto, quanto il suindicato funzionario partecipa ai lavori della Commissione, non sussistono per lui vincoli gerarchici, ne' alcun altro motivo che possa far pensare ad una limitazione della sua liberta' di decisione, ma sussistono invece i doveri propri del giudice, e le responsabilita' giuridiche e normali connesse con la funzione giudicante.
L'art. 6 del D.L. 8 aprile 1948, n. 514, (nella parte nella quale prescrive che i componenti della Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli uffici tecnici erariali), non viola il principio della indipendenza del giudice (art. 108 della Costituzione). E cio' perche' il legislatore ha voluto comprendere fra i membri effettivi un funzionario dell'ufficio tecnico erariale non come rappresentante dell'Amministrazione, tenuto quindi ad osservarne le direttive, ma in quanto, per il servizio prestato in un ufficio specializzato nella materia, egli puo' portare, nelle decisioni delle commissioni, un contributo di conoscenze e di esperienze che e' difficile possa essere dato da altri. Pertanto, quanto il suindicato funzionario partecipa ai lavori della Commissione, non sussistono per lui vincoli gerarchici, ne' alcun altro motivo che possa far pensare ad una limitazione della sua liberta' di decisione, ma sussistono invece i doveri propri del giudice, e le responsabilita' giuridiche e normali connesse con la funzione giudicante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte