Sentenza 26/2020 (ECLI:IT:COST:2020:26)
Massima numero 42067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
29/01/2020; Decisione del
29/01/2020
Deposito del 20/02/2020; Pubblicazione in G. U. 26/02/2020
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale - Diversità rispetto al novum ius - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale - Diversità rispetto al novum ius - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974, va respinta la richiesta di rinvio al giudice a quo per ius superveniens, sub specie di orientamento giurisprudenziale [nel frattempo] consolidatosi. È pur vero, infatti, che la Corte di cassazione ha escluso il contrasto della norma censurata - che, sebbene abrogata, continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999 - con tutti i parametri costituzionali evocati dal rimettente, ma il suo intervento nomofilattico non costituisce un novum ius, da rimettere alla valutazione del giudice a quo, poiché attiene al diverso piano della interpretazione (ora per allora) della norma e viene, quindi, in rilievo ai fini della valutazione, nel merito, delle questioni di legittimità costituzionale in ordine alla stessa sollevate.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974, va respinta la richiesta di rinvio al giudice a quo per ius superveniens, sub specie di orientamento giurisprudenziale [nel frattempo] consolidatosi. È pur vero, infatti, che la Corte di cassazione ha escluso il contrasto della norma censurata - che, sebbene abrogata, continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999 - con tutti i parametri costituzionali evocati dal rimettente, ma il suo intervento nomofilattico non costituisce un novum ius, da rimettere alla valutazione del giudice a quo, poiché attiene al diverso piano della interpretazione (ora per allora) della norma e viene, quindi, in rilievo ai fini della valutazione, nel merito, delle questioni di legittimità costituzionale in ordine alla stessa sollevate.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/03/1973
n. 156
art. 173
co.
decreto-legge
30/09/1974
n. 460
art. 1
co.
legge
25/11/1974
n. 588
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte