Sentenza 133/1963 (ECLI:IT:COST:1963:133)
Massima numero 1957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 133/63. GIURISDIZIONI SPECIALI - MINISTRO GIUDICE - MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE - POTERE DI DECIDERE I RICORSI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE - CARATTERE GIURISDIZIONALE. (LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1154, ART. 48). MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE - POTERE DI DECISIONE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE - ART. 48, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1154 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 108 E 111, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 133/63. GIURISDIZIONI SPECIALI - MINISTRO GIUDICE - MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE - POTERE DI DECIDERE I RICORSI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE - CARATTERE GIURISDIZIONALE. (LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1154, ART. 48). MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE - POTERE DI DECISIONE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE - ART. 48, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1154 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 108 E 111, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge 13 luglio 1939, n. 1154, con la norma contemplata nell'art. 48, 2x comma, nell'attribuire al Ministro (allora delle comunicazioni, oggi della marina mercantile) il potere di decidere i ricorsi contro i provvedimenti che determinano l'indennita' di requisizione del naviglio mercantile, ha inteso attribuire alla decisione ministeriale carattere giurisdizionale. Tale carattere risulta in maniera indubbia non solo dalla espressa qualificazione che la legge attribuisce alla decisione del Ministro, ma anche dalla disciplina dettata dalla stessa legge nel sistema della tutela dei diritti e degli interessi in materia di requisizione del naviglio mercantile. La norma (art. 48 cit.) che crea tale giurisdizione speciale e' costituzionalmente illegittima. Essa contrasta con l'art. 108 della Costituzione, secondo il quale il giudice, per sua essenziale caratteristica, deve stare in una posizione di indipendenza rispetto alle parti. Ora, anche se non si puo' contestare che il Ministro nella sua altissima situazione politica e amministrativa avrebbe, come persona, piena liberta' di decidere secondo scienza e coscienza, e' altrettanto vero che egli e' al vertice di un dicastero i cui uffici hanno provveduto alla determinazione della indennita', per cui egli non potrebbe sottrarsi alle risultanze degli atti che provengono da quegli stessi uffici che avevano predisposto il provvedimento impugnato. La norma di cui all'art. 48, 2x comma, della legge 1939, n. 1154, e' inoltre in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perche' mentre pone in essere una palese negazione del diritto di difesa del singolo, si riverbera sulla stessa attivita' del Ministro-Giudice, menomandone la capacita' a decidere con spirito di indipendenza. Infatti, mentre l'amministrazione puo', tutelata dal segreto di ufficio, compiere tutte le indagini che ritiene di suo interesse e prospettare, senza contraddittorio, le proprie deduzioni al Consiglio superiore della marina mercantile, il ricorrente non ha il diritto di seguire l'istruttoria, di conoscerne i risultati, di illustrare le proprie ragioni e di controbattere quelle dell'amministrazione. Il 2x comma del citato art. 48, della legge 1939, n. 1154 e' infine, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il Ministro decide "inappellabilmente". Il che sta ad indicare non la esclusione di ulteriori rimedi amministrativi, ma quella di qualsiasi gravame giurisdizionale, non escluso il ricorso per cassazione, e cio' in violazione dell'espresso precetto costituzionale.
La legge 13 luglio 1939, n. 1154, con la norma contemplata nell'art. 48, 2x comma, nell'attribuire al Ministro (allora delle comunicazioni, oggi della marina mercantile) il potere di decidere i ricorsi contro i provvedimenti che determinano l'indennita' di requisizione del naviglio mercantile, ha inteso attribuire alla decisione ministeriale carattere giurisdizionale. Tale carattere risulta in maniera indubbia non solo dalla espressa qualificazione che la legge attribuisce alla decisione del Ministro, ma anche dalla disciplina dettata dalla stessa legge nel sistema della tutela dei diritti e degli interessi in materia di requisizione del naviglio mercantile. La norma (art. 48 cit.) che crea tale giurisdizione speciale e' costituzionalmente illegittima. Essa contrasta con l'art. 108 della Costituzione, secondo il quale il giudice, per sua essenziale caratteristica, deve stare in una posizione di indipendenza rispetto alle parti. Ora, anche se non si puo' contestare che il Ministro nella sua altissima situazione politica e amministrativa avrebbe, come persona, piena liberta' di decidere secondo scienza e coscienza, e' altrettanto vero che egli e' al vertice di un dicastero i cui uffici hanno provveduto alla determinazione della indennita', per cui egli non potrebbe sottrarsi alle risultanze degli atti che provengono da quegli stessi uffici che avevano predisposto il provvedimento impugnato. La norma di cui all'art. 48, 2x comma, della legge 1939, n. 1154, e' inoltre in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perche' mentre pone in essere una palese negazione del diritto di difesa del singolo, si riverbera sulla stessa attivita' del Ministro-Giudice, menomandone la capacita' a decidere con spirito di indipendenza. Infatti, mentre l'amministrazione puo', tutelata dal segreto di ufficio, compiere tutte le indagini che ritiene di suo interesse e prospettare, senza contraddittorio, le proprie deduzioni al Consiglio superiore della marina mercantile, il ricorrente non ha il diritto di seguire l'istruttoria, di conoscerne i risultati, di illustrare le proprie ragioni e di controbattere quelle dell'amministrazione. Il 2x comma del citato art. 48, della legge 1939, n. 1154 e' infine, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il Ministro decide "inappellabilmente". Il che sta ad indicare non la esclusione di ulteriori rimedi amministrativi, ma quella di qualsiasi gravame giurisdizionale, non escluso il ricorso per cassazione, e cio' in violazione dell'espresso precetto costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte