Sentenza 134/1963 (ECLI:IT:COST:1963:134)
Massima numero 1958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 134/63. CACCIA - RESTRIZIONI E DIVIETI DI CACCIA DA PARTE DEL MINISTRO AGRICOLTURA E FORESTE - DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DECRETI LEGISLATIVI - ATTI AMMINISTRATIVI - RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI CACCIA. (COSTITUZIONE, ART. 76; R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 T.U. SULLA CACCIA, ART. 23).
SENT. 134/63. CACCIA - RESTRIZIONI E DIVIETI DI CACCIA DA PARTE DEL MINISTRO AGRICOLTURA E FORESTE - DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DECRETI LEGISLATIVI - ATTI AMMINISTRATIVI - RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI CACCIA. (COSTITUZIONE, ART. 76; R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 T.U. SULLA CACCIA, ART. 23).
Testo
L'art. 23 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (legge sulla caccia) non contiene una delegazione legislativa, ma attribuisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste il potere di disporre restrizioni alla caccia per assicurare la protezione di selvaggina minacciata da particolari circostanze. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di atti soggetti al regime degli atti amministrativi quanto alla causa, alla forma, all'efficacia, al sindacato di legittimita', alla mancanza di una riserva di legge in materia di caccia, ed e' un potere limitato e sindacabile. Il giudice di legittimita' degli atti amministrativi ha la competenza di sindacare se il Ministro abbia usato rettamente il potere attribuitogli. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del T.U. sulla caccia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
L'art. 23 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (legge sulla caccia) non contiene una delegazione legislativa, ma attribuisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste il potere di disporre restrizioni alla caccia per assicurare la protezione di selvaggina minacciata da particolari circostanze. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di atti soggetti al regime degli atti amministrativi quanto alla causa, alla forma, all'efficacia, al sindacato di legittimita', alla mancanza di una riserva di legge in materia di caccia, ed e' un potere limitato e sindacabile. Il giudice di legittimita' degli atti amministrativi ha la competenza di sindacare se il Ministro abbia usato rettamente il potere attribuitogli. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del T.U. sulla caccia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte