Sentenza 135/1963 (ECLI:IT:COST:1963:135)
Massima numero 1959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1960  1961  1962


Titolo
SENT. 135/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTONOMIA ED INDIPENDENZA RISPETTO AL PROCESSO PRINCIPALE - TRANSAZIONE INTERVENUTA NEL PROCESSO PRINCIPALE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.(NORME INTEGRATIVE, ART. 22).

Testo
Il processo di legittimita' costituzionale, svolgendosi nell'interesse pubblico, diventa autonomo, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo, e non e' quindi suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo principale che lo ha occasionato, ne' specificamente puo' essere arrestato dalla transazione stipulata fra le parti del processo principale medesimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 22

Altri parametri e norme interposte