Sentenza 135/1963 (ECLI:IT:COST:1963:135)
Massima numero 1960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1959  1961  1962


Titolo
SENT. 135/63 B. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - STATI ESTERI - ATTI ESECUTIVI SOPRA BENI DI STATI ESTERI - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ARTICOLO UNICO LEGGE N. 1263 DEL 1926 - COMMI 1x, 2x E 3x - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 10, 24 E 42 COST. - ESCLUSIONE - NON CONCORDANZA NELLA LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA DI INDIRIZZI E SISTEMI SULL'ESENZIONE DA ATTI ESECUTIVI DEI BENI DI STATI ESTERI - RESTRIZIONI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO PRIVATO GIUSTIFICATE SULLA BASE DI INTERESSI DI PREMINENTE VALORE PUBBLICO - NON ATTINENZA DELLE NORME IMPUGNATE ALLA MATERIA DELLA ESPROPRIAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 10, 24 E 42; LEGGE 15 LUGLIO 1926, TAB. A, ARTICOLO UNICO, COMMI 1x, 2x E 3x).

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dei primi tre commi dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926 n. 1263 tabella A, riguardante gli "Atti esecutivi sopra beni stranieri nel Regno" in riferimento agli artt. 10, 24 e 42 Cost. Non essendovi nella legislazione, giurisprudenza e dottrina dei vari paesi, concordanza di indirizzi e sistemi relativamente all'esecuzione dei procedimenti conservativi e di esecuzione su beni di Stati esteri non destinati a funzioni attinenti all'esercizio della sovranita', non sussiste la violazione dell'art. 10 Cost. La legge impugnata non svuota il contenuto del diritto del singolo, ma soltanto ne condiziona l'esercizio ad una autorizzazione (subordinata all'accertamento della reciprocita' di trattamento da parte dell'altro Stato, ed alla valutazione di tutti gli elementi del caso in relazione ai rapporti internazionali) giustificata da superiori esigenze di interesse pubblico. E l'art. 24 Cost. non ha una portata tale da precludere al legislatore la facolta' di subordinare, nella fase del procedimento esecutivo, a determinati controlli e condizioni, l'esperimento del diritto privato, quando cio' debba farsi a salvaguardia di altri interessi di preminente valore pubblico. Infine le norme impugnate non contrastano con l'art. 42 comma terzo della Costituzione, non attenendo alla materia dell'espropriazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte