Sentenza 135/1963 (ECLI:IT:COST:1963:135)
Massima numero 1961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1959  1960  1962


Titolo
SENT. 135/63 C. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - STATI ESTERI - ATTI ESECUTIVI SOPRA BENI DI STATI ESTERI - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ARTICOLO UNICO LEGGE N. 1263 DEL 1926, COMMA ULTIMO - ESCLUSIONE DI RICORSI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI AVVERSO I DECRETI MINISTERIALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA. (COST., ART. 113; LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1263, TABELLA A, ARTICOLO UNICO, COMMA QUARTO).

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'ultimo comma dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926 n. 1263, tab. A, riguardante gli "Atti esecutivi sopra beni stranieri nel Regno", in riferimento all'art. 113 Cost. Tale norma, escludendo qualsiasi ricorso in via giudiziaria o amministrativa contro il decreto ministeriale che dichiara la reciprocita' e contro quello che rifiuta l'autorizzazione a procedere ad atti esecutivi su beni dello Stato estero, viola l'art. 113 Cost. secondo cui e' sempre ammessa, contro gli atti della pubblica amministrazione, la tutela dinanzi ai competenti organi giurisdizionali. Ne' rileva la delicatezza e difficolta' dell'accertamento della reciprocita' , trattandosi pur sempre di un accertamento di dati di fatto e giuridici che non puo' essere sottratto al sindacato giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte