Ordinanza 138/1963 (ECLI:IT:COST:1963:138)
Massima numero 32836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
05/11/1963; Decisione del
05/11/1963
Deposito del 12/11/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
DIRITTO DI DIFESA - LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 190, ARTT. 1 E 2 - ATTRIBUZIONE AD ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLA REVISIONE DELL'ANALISI DI SOSTANZE D'USO AGRARIO, GIA' COMPIUTA IN VIA AMMINISTRATIVA - ASSERITA LIMITAZIONE DEI POTERI DI VALUTAZIONE E DI DECISIONE DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO NON VINCOLANTE PER IL GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 102 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
DIRITTO DI DIFESA - LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 190, ARTT. 1 E 2 - ATTRIBUZIONE AD ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLA REVISIONE DELL'ANALISI DI SOSTANZE D'USO AGRARIO, GIA' COMPIUTA IN VIA AMMINISTRATIVA - ASSERITA LIMITAZIONE DEI POTERI DI VALUTAZIONE E DI DECISIONE DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO NON VINCOLANTE PER IL GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 102 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La limitazione nella scelta del perito per l'analisi di sostanze d'uso agrario, di cui agli artt. 1 e 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190, e' stata voluta dal legislatore affinche' l'accertamento, in materia cosi' delicata e per molta parte non opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se' garanzia per la serieta' dell'indagine e per l'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami. Detto accertamento, eseguito dagli istituti specializzati in sede di revisione, e' definitivo perche' non puo' essere piu' ripetuto e non perche' ad esso l'autorita' giudiziaria debba necessariamente attenersi emettendo senz'altro decreto penale. Il giudice, puo' discostarsi dai risultati di tale accertamento, dato che i suoi poteri di valutazione e di decisione non trovano ostacolo nelle disposizioni impugnate. Egli, prima di decidere, puo' servirsi di tutti i mezzi di valutazione che l'ordinamento gli offre, non ultimo quello che gli viene dagli elementi di carattere tecnico apportati nel giudizio dalla difesa dell'imputato, la quale, a sua volta, si esplica senza incontrare altri limiti che quelli derivanti dalle regole del processo penale: il che esclude che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 190 del 1958 compromettano la funzione giurisdizionale e il diritto di difesa. Cfr.: Sent. 70/61 e 15/62.
La limitazione nella scelta del perito per l'analisi di sostanze d'uso agrario, di cui agli artt. 1 e 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190, e' stata voluta dal legislatore affinche' l'accertamento, in materia cosi' delicata e per molta parte non opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se' garanzia per la serieta' dell'indagine e per l'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami. Detto accertamento, eseguito dagli istituti specializzati in sede di revisione, e' definitivo perche' non puo' essere piu' ripetuto e non perche' ad esso l'autorita' giudiziaria debba necessariamente attenersi emettendo senz'altro decreto penale. Il giudice, puo' discostarsi dai risultati di tale accertamento, dato che i suoi poteri di valutazione e di decisione non trovano ostacolo nelle disposizioni impugnate. Egli, prima di decidere, puo' servirsi di tutti i mezzi di valutazione che l'ordinamento gli offre, non ultimo quello che gli viene dagli elementi di carattere tecnico apportati nel giudizio dalla difesa dell'imputato, la quale, a sua volta, si esplica senza incontrare altri limiti che quelli derivanti dalle regole del processo penale: il che esclude che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 190 del 1958 compromettano la funzione giurisdizionale e il diritto di difesa. Cfr.: Sent. 70/61 e 15/62.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte