Ordinanza 139/1963 (ECLI:IT:COST:1963:139)
Massima numero 1966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  05/11/1963;  Decisione del  05/11/1963
Deposito del 12/11/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 139/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SICUREZZA PUBBLICA - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N.773, ART. 110, COMMI TERZO, QUARTO E QUINTO - DIVIETO DI CONCEDERE LICENZE PER L'USO NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO DI APPARECCHI O CONGEGNI AUTOMATICI DI PURO TRATTENIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLA NORMA IMPUGNATA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, E 29; NORME INTEGR., ART. 9, SECONDO COMMA).

Testo
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norme di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. (Questione gia' decisa con sent. n. 125 del 1963).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte