Sentenza 26/2020 (ECLI:IT:COST:2020:26)
Massima numero 42068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  29/01/2020;  Decisione del  29/01/2020
Deposito del 20/02/2020; Pubblicazione in G. U. 26/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42066  42067  42069


Titolo
Poste - Buoni postali fruttiferi - Modifiche peggiorative dei tassi di interesse - Possibilità di estensione, con decreto ministeriale, ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente allo stesso decreto - Denunciata violazione dell'affidamento dei risparmiatori e della tutela del risparmio postale, nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Rossano in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dell'art. 173 del d.P.R. n. 156, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974. La norma censurata, consentendo (fino al momento della poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 del d.lgs. n. 284 del 1999) di estendere con efficacia retroattiva le modificazioni, anche in peius, dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione, non ha irragionevolmente leso l'affidamento dei risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, poiché la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi - che rifletteva un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati - non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo "per il futuro", a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga. Neppure sussiste la denunciata disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi come i servizi bancari, sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse. Con riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, la natura giuridica delle Poste italiane come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi da essa negoziati rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario. Anche il residuo ipotizzato profilo di contrasto con l'art. 47 Cost. muove, infine, dal presupposto del carattere "retroattivo" delle variazioni sfavorevoli del saggio di interesse dei buoni postali; la dimostrata erroneità di un tale presupposto già di per sé comporta l'infondatezza della censura in esame. (Precedente citato: sentenza n. 173 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/03/1973  n. 156  art. 173  co. 

decreto-legge  30/09/1974  n. 460  art. 1  co. 

legge  25/11/1974  n. 588  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 47

Altri parametri e norme interposte