Sentenza 148/1963 (ECLI:IT:COST:1963:148)
Massima numero 1975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
19/11/1963; Decisione del
19/11/1963
Deposito del 27/11/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1976
Titolo
SENT. 148/63 A. COSTITUZIONE, ART. 25 - GIUDICE NATURALE - NOZIONE DI "GIUDICE" - SI RIFERISCE SOLO AGLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE, NON A QUELLI DEL PUBBLICO MINISTERO. (COSTITUZIONE, ARTT. 107, 108, 112).
SENT. 148/63 A. COSTITUZIONE, ART. 25 - GIUDICE NATURALE - NOZIONE DI "GIUDICE" - SI RIFERISCE SOLO AGLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE, NON A QUELLI DEL PUBBLICO MINISTERO. (COSTITUZIONE, ARTT. 107, 108, 112).
Testo
Il Pubblico ministero, come titolare della potesta' di esercitare l'azione penale, che e' diversa dalla potesta' di giudicare, e' configurato dalla Costituzione nel capoverso dell'art. 108 e nell'ultimo comma dell'art. 107, come nettamente separato dagli altri magistrati.
Il Pubblico ministero, come titolare della potesta' di esercitare l'azione penale, che e' diversa dalla potesta' di giudicare, e' configurato dalla Costituzione nel capoverso dell'art. 108 e nell'ultimo comma dell'art. 107, come nettamente separato dagli altri magistrati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte