Sentenza 148/1963 (ECLI:IT:COST:1963:148)
Massima numero 1975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  19/11/1963;  Decisione del  19/11/1963
Deposito del 27/11/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1976


Titolo
SENT. 148/63 A. COSTITUZIONE, ART. 25 - GIUDICE NATURALE - NOZIONE DI "GIUDICE" - SI RIFERISCE SOLO AGLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE, NON A QUELLI DEL PUBBLICO MINISTERO. (COSTITUZIONE, ARTT. 107, 108, 112).

Testo
Il Pubblico ministero, come titolare della potesta' di esercitare l'azione penale, che e' diversa dalla potesta' di giudicare, e' configurato dalla Costituzione nel capoverso dell'art. 108 e nell'ultimo comma dell'art. 107, come nettamente separato dagli altri magistrati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte