Sentenza 148/1963 (ECLI:IT:COST:1963:148)
Massima numero 1976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  19/11/1963;  Decisione del  19/11/1963
Deposito del 27/11/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1975


Titolo
SENT. 148/63 B. PROCEDIMENTO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 234, PRIMO COMMA, ULTIMA IPOTESI: FACOLTA' DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ASSUMERE L'ISTRUZIONE SOMMARIA - NON IMPLICA DEFERIMENTO ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE AD EMETTERE I PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI CHE POSSONO ESSERE NECESSARI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La potesta' attribuita al Procuratore generale della Corte d'appello di assumere l'istruzione sommaria non provoca spostamento, dal giudice istruttore alla sezione istruttoria, della competenza ad emettere i provvedimenti giurisdizionali che possono essere necessari nel corso del procedimento. Pertanto e' infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 234 c.p.p.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte