Sentenza 154/1963 (ECLI:IT:COST:1963:154)
Massima numero 1982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  05/12/1963;  Decisione del  05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1983


Titolo
SENT. 154/63 A. OPERE PUBBLICHE - BONIFICAZIONI - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. F, ART. 378, TERZO COMMA - FACOLTA' DEL PREFETTO (ORA DELL'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE) DI "PROMUOVERE L'AZIONE PENALE" - IMPRECISIONE TECNICA DELL'ESPRESSIONE - ATTRIBUISCE SOSTANZIALMENTE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO UNA FACOLTA' DI DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA UFFICIALITA' E DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 112).

Testo
L'espressione "Il Prefetto (ora l'ingegnere Capo del Genio Civile, per quanto riguarda la polizia idraulica) promuove l'azione penale", contenuta nell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f, non e' tecnicamente precisa, ma e' usata in forma impropria, per significare che l'autorita' amministrativa ha facolta' di portare a conoscenza dell'autorita' giudiziaria fatti che ritiene penalmente rilevabili e di richiedere il procedimento penale. Intesa in tali sensi la norma non viola il precetto dell'art. 112 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32  co. 1

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte