Sentenza 154/1963 (ECLI:IT:COST:1963:154)
Massima numero 1983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
05/12/1963; Decisione del
05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1982
Titolo
SENT. 154/63 B. OPERE PUBBLICHE - BONIFICAZIONI - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. F, ART. 378, TERZO COMMA - POTERE DISCREZIONALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI RIFERIRE I FATTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA "QUANDO LO GIUDICHI NECESSARIO ED OPPORTUNO" - IMPLICA UNA VALUTAZIONE DEI REALI INTERESSI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A PROMUOVERE UN PROCEDIMENTO PENALE CONTRO I TRASGRESSORI - ATTIENE ALLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA IN UNA FASE ANTERIORE AL PROCEDIMENTO - NON INCIDE SULL'OBBLIGO DEL P.M. DI PROMUOVERE L'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 154/63 B. OPERE PUBBLICHE - BONIFICAZIONI - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. F, ART. 378, TERZO COMMA - POTERE DISCREZIONALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI RIFERIRE I FATTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA "QUANDO LO GIUDICHI NECESSARIO ED OPPORTUNO" - IMPLICA UNA VALUTAZIONE DEI REALI INTERESSI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A PROMUOVERE UN PROCEDIMENTO PENALE CONTRO I TRASGRESSORI - ATTIENE ALLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA IN UNA FASE ANTERIORE AL PROCEDIMENTO - NON INCIDE SULL'OBBLIGO DEL P.M. DI PROMUOVERE L'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il Precetto dell'art. 112 della Costituzione non e' violato dalla norma contenuta nell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f, neppure sotto il profilo della discrezionalita' dell'organo amministrativo di riferire all'autorita' giudiziaria i fatti "quando lo giudichi necessario ed opportuno". E cio' perche' detta norma, se impone al Prefetto particolari doveri anche nella valutazione di quelli che possono essere i reali interessi dell'Amministrazione a promuovere un procedimento penale, non vale a limitare, ostacolare o condizionare l'azione del P.M. il quale rimane sempre libero di promuovere l'azione penale, quando comunque - con o senza denunzia - venga a conoscenza della sussistenza del reato.
Il Precetto dell'art. 112 della Costituzione non e' violato dalla norma contenuta nell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f, neppure sotto il profilo della discrezionalita' dell'organo amministrativo di riferire all'autorita' giudiziaria i fatti "quando lo giudichi necessario ed opportuno". E cio' perche' detta norma, se impone al Prefetto particolari doveri anche nella valutazione di quelli che possono essere i reali interessi dell'Amministrazione a promuovere un procedimento penale, non vale a limitare, ostacolare o condizionare l'azione del P.M. il quale rimane sempre libero di promuovere l'azione penale, quando comunque - con o senza denunzia - venga a conoscenza della sussistenza del reato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte