Sentenza 155/1963 (ECLI:IT:COST:1963:155)
Massima numero 1984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  05/12/1963;  Decisione del  05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1985  1986  1987  1988


Titolo
SENT. 155/63 A. IMPOSTE E TASSE - LEGGE 10 DICEMBRE 1961, N. 1346, ART. 2 - IMPOSIZIONE DELL'ADDIZIONALE ECA SU REDDITI MATURATI ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA CONTRIBUENTI A SECONDA CHE LE OBBLIGAZIONI D'IMPOSTA SIANO ISCRITTE A RUOLO PRIMA O DOPO UNA CERTA DATA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 2 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, contrasta con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, poiche' l'addizionale ECA ed il suo aumento - essendo congegnati in modo da gravare sugli stessi redditi per i quali si deve l'imposta (o sovrimposta) principale concernente le societa', i terreni, i fabbricati etc. - finiscono per incidere, senza che se ne veda una giustificazione, in maniera diversa da contribuente a contribuente, nonostante che la situazione di ciascuno di costoro, presa come presupposto per l'obbligo tributario, sia obiettivamente identica. La diversita' di trattamento non puo' essere giustificata con la diversa situazione di chi, relativamente ad un dato periodo di imposta, puo' assolvere il suo obbligo tributario dopo il 1x gennaio 1961 rispetto a chi, per lo stesso periodo tributario e per le stesse imposte, ha dovuto pagare anteriormente quella data, sia perche' il vantaggio derivante dal ritardo nel pagamento non e' segno, di per se', d'una maggiore capacita' contributiva (tanto piu' in quanto e' compensata, almeno di recente, dall'obbligo di pagare gli interessi sulle somme dovute a titolo di imposta); sia perche' risulta, e dal testo delle norme denunciate e dai lavori preparatori, che il legislatore non e' stato mosso dall'intento di disciplinare in modo diseguale situazioni da esso ritenute diseguali, ma ha emanato la legge con la sola preoccupazione delle necessita' di bilancio. L'illegittimita' costituzionale non colpisce la seconda parte del primo comma dell'art. 2, che riguarda le imposte di registro, di successione, ipotecarie e sul valore dell'asse ereditario, poiche' in tali casi l'imposta e con essa l'aumento dell'addizionale sono dovuti per fatti e situazioni posteriori al 18 gennaio 1962, giorno in cui e' entrata in vigore la legge denunciata: legge che percio', su questo punto, non si riferisce al tempo anteriore e fa gravare ugualmente l'addizionale su tutti coloro rispetto ai quali si e' prodotto nella stessa epoca uno stesso presupposto. Non e' colpita dal vizio di illegittimita' costituzionale la prima parte del primo comma del citato art. 2 nel suo riferimento al periodo d'imposta corrispondente all'anno solare 1960, poiche' la norma e' illegittima non perche' ed in quanto si riferisce a periodi di imposta anteriore al 1961, ma solo perche' ed in quanto l'incidenza dell'addizionale sul reddito maturato in tali periodi da' luogo a diversita' di trattamento fra contribuente e contribuente. Pertanto l'art. 2, primo comma, prima parte, e' costituzionalmente illegittimo solo in quanto fa gravare l'obbligo dell'addizionale su presupposti maturati in periodi di imposta anteriore al 1960 o al 1959-60. Anche il secondo comma dell'art. 2 legge 10 dicembre 1961, n. 1346 - nonostante che non vi siano ripetute le parole "ancorche' riferentesi a periodi di imposta anteriore" e' costituzionalmente illegittimo in quanto la norma - che appunto e' stata intesa nella prassi degli uffici finanziari nel senso della retroattivita' almeno riguardo all'addizionale relativa all'imposta o sovrimposta sui fabbricati si estende a periodi impositivi rispetto ai quali, nei confronti di alcuni contribuenti, il tributo si e' reso esigibile anteriormente al 1x gennaio 1962, mentre nei confronti degli altri contribuenti si e' reco esigibile a cominciare da tale data.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte