Sentenza 155/1963 (ECLI:IT:COST:1963:155)
Massima numero 1985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
05/12/1963; Decisione del
05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/63 B. SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRONUNCIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI UNA DISPOSIZIONE - NORMA ACCESSORIA - AUTOMATICA RESTRIZIONE DI EFFICACIA - NECESSITA' DI UN'ESPRESSA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 155/63 B. SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRONUNCIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI UNA DISPOSIZIONE - NORMA ACCESSORIA - AUTOMATICA RESTRIZIONE DI EFFICACIA - NECESSITA' DI UN'ESPRESSA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
Non e' costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, che disciplina la riscossione dell'addizionale e dell'aumento dell'addizionale dovuta nell'anno 1961 in virtu' dell'articolo precedente, poiche' la dichiarazione di illegittimita' dell'art. 2 porta con se', automaticamente, una restrizione dell'ambito d'efficacia dell'art. 3 senza bisogno, rispetto a questo, d'una particolare dichiarazione di illegittimita' costituzionale.
Non e' costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, che disciplina la riscossione dell'addizionale e dell'aumento dell'addizionale dovuta nell'anno 1961 in virtu' dell'articolo precedente, poiche' la dichiarazione di illegittimita' dell'art. 2 porta con se', automaticamente, una restrizione dell'ambito d'efficacia dell'art. 3 senza bisogno, rispetto a questo, d'una particolare dichiarazione di illegittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte