Sentenza 155/1963 (ECLI:IT:COST:1963:155)
Massima numero 1986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
05/12/1963; Decisione del
05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/63 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - E' DELIMITATO DALL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - ECCEZIONI SOLLEVATE DALLE PARTI DEL GIUDIZIO DI MERITO E NON ACCOLTE DALL'ORDINANZA DI RINVIO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 155/63 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - E' DELIMITATO DALL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - ECCEZIONI SOLLEVATE DALLE PARTI DEL GIUDIZIO DI MERITO E NON ACCOLTE DALL'ORDINANZA DI RINVIO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
L'eccezione di illegittimita' costituzionale di una disposizione, benche' proposta dalla parte privata nel giudizio di merito e ripresa, successivamente, dinanzi alla Corte costituzionale, non puo' essere da questa esaminata se non sia stata accolta nell'ordinanza di rinvio.
L'eccezione di illegittimita' costituzionale di una disposizione, benche' proposta dalla parte privata nel giudizio di merito e ripresa, successivamente, dinanzi alla Corte costituzionale, non puo' essere da questa esaminata se non sia stata accolta nell'ordinanza di rinvio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte