Sentenza 27/2020 (ECLI:IT:COST:2020:27)
Massima numero 41581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
29/01/2020; Decisione del
29/01/2020
Deposito del 20/02/2020; Pubblicazione in G. U. 26/02/2020
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Volontariato - Norme della Regione Basilicata - Finanziamenti regionali di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo - Beneficiari - Associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale - Ricorso del Governo - Denunciata discriminazione irragionevole in danno delle associazioni di promozione sociale, operanti nel medesimo settore, iscritte nel registro nazionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Volontariato - Norme della Regione Basilicata - Finanziamenti regionali di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo - Beneficiari - Associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale - Ricorso del Governo - Denunciata discriminazione irragionevole in danno delle associazioni di promozione sociale, operanti nel medesimo settore, iscritte nel registro nazionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 43 del 2018, che individua, tra i beneficiari dei finanziamenti regionali di appositi programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, le "associazioni con certificata esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare nell'area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale". Dalla platea dei beneficiari non sono escluse le associazioni nazionali, ma soltanto quelle che non svolgano alcuna attività istituzionale, neppure attraverso articolazioni locali o circoli affiliati, nel territorio della Regione Basilicata. Infatti, in attesa che diventi operativo il "registro unico nazionale del terzo settore", istituito dal d.lgs. n. 117 del 2017, alle associazioni di promozione sociale è tuttora applicabile, in via transitoria, l'art. 7, comma 3, della legge n. 383 del 2000, che stabilisce un collegamento automatico tra l'iscrizione nei registri regionali e provinciali e quella nel registro nazionale. Così ricostruito l'ambito applicativo della disposizione regionale impugnata, la delimitazione che essa stabilisce non appare irragionevole, in quanto valorizza la specifica esperienza maturata dalle associazioni - anche quali articolazioni territoriali o circoli affiliati alle associazioni nazionali - nel contesto locale di riferimento, in funzione di una maggiore efficacia dell'intervento legislativo regionale.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 43 del 2018, che individua, tra i beneficiari dei finanziamenti regionali di appositi programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, le "associazioni con certificata esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare nell'area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale". Dalla platea dei beneficiari non sono escluse le associazioni nazionali, ma soltanto quelle che non svolgano alcuna attività istituzionale, neppure attraverso articolazioni locali o circoli affiliati, nel territorio della Regione Basilicata. Infatti, in attesa che diventi operativo il "registro unico nazionale del terzo settore", istituito dal d.lgs. n. 117 del 2017, alle associazioni di promozione sociale è tuttora applicabile, in via transitoria, l'art. 7, comma 3, della legge n. 383 del 2000, che stabilisce un collegamento automatico tra l'iscrizione nei registri regionali e provinciali e quella nel registro nazionale. Così ricostruito l'ambito applicativo della disposizione regionale impugnata, la delimitazione che essa stabilisce non appare irragionevole, in quanto valorizza la specifica esperienza maturata dalle associazioni - anche quali articolazioni territoriali o circoli affiliati alle associazioni nazionali - nel contesto locale di riferimento, in funzione di una maggiore efficacia dell'intervento legislativo regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 43
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte