Sentenza 155/1963 (ECLI:IT:COST:1963:155)
Massima numero 1987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  05/12/1963;  Decisione del  05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1984  1985  1986  1988


Titolo
SENT. 155/63 D. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEI CITTADINI - COSTITUZIONE, ART. 53, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - ESIGE IMPOSIZIONE UGUALE PER REDDITI UGUALI - DEROGABILITA' DEL PRINCIPIO IN CASO DI NECESSITA' FINANZIARIE DELLO STATO - ESCLUSIONE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 53, primo comma, della Costituzione, costituendo armonico e specifico sviluppo del principio d'eguaglianza contenuto nell'art. 3, si traduce, per quanto riguarda le imposte sui redditi, nell'esigenza di imposizione eguale per redditi eguali e di imposizione diversa per redditi diversi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53  co. 1

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte