Sentenza 155/1963 (ECLI:IT:COST:1963:155)
Massima numero 1987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
05/12/1963; Decisione del
05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/63 D. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEI CITTADINI - COSTITUZIONE, ART. 53, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - ESIGE IMPOSIZIONE UGUALE PER REDDITI UGUALI - DEROGABILITA' DEL PRINCIPIO IN CASO DI NECESSITA' FINANZIARIE DELLO STATO - ESCLUSIONE.
SENT. 155/63 D. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEI CITTADINI - COSTITUZIONE, ART. 53, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - ESIGE IMPOSIZIONE UGUALE PER REDDITI UGUALI - DEROGABILITA' DEL PRINCIPIO IN CASO DI NECESSITA' FINANZIARIE DELLO STATO - ESCLUSIONE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 53, primo comma, della Costituzione, costituendo armonico e specifico sviluppo del principio d'eguaglianza contenuto nell'art. 3, si traduce, per quanto riguarda le imposte sui redditi, nell'esigenza di imposizione eguale per redditi eguali e di imposizione diversa per redditi diversi.
La norma contenuta nell'art. 53, primo comma, della Costituzione, costituendo armonico e specifico sviluppo del principio d'eguaglianza contenuto nell'art. 3, si traduce, per quanto riguarda le imposte sui redditi, nell'esigenza di imposizione eguale per redditi eguali e di imposizione diversa per redditi diversi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte