Sentenza 155/1963 (ECLI:IT:COST:1963:155)
Massima numero 1988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  05/12/1963;  Decisione del  05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1984  1985  1986  1987


Titolo
SENT. 155/63 E. BILANCIO - NECESSITA' FINANZIARIE DELLO STATO - AUMENTO DI ALIQUOTE O DEL NUMERO DEI CONTRIBUENTI - LEGITTIMITA' IMPOSIZIONE DI UN OBBLIGO TRIBUTARIO DIVERSO A CARICO DEI CONTRIBUENTI AI QUALI E' RICONOSCIUTA LA STESSA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima una legge che sia sta emanata non per disciplinare in modo disuguale situazioni dal legislatore ritenute disuguali, ma con la sola preoccupazione delle necessita' di bilancio: dimodoche' la diversita' di trattamento, invece che derivare da una precisa volonta' legislativa diretta a distinguere situazione da situazione, e' piuttosto un effetto che discende dallo stesso meccanismo d'incidenza dell'imposta e non trova alcuna giustificazione. I bisogni finanziari dello Stato possono legittimare l'aumento delle aliquote o del numero dei tributi, ma non l'imposizione di un obbligo tributario diverso fra l'uno e l'altro contribuente ai quali sia riconosciuta la stessa capacita' contributiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte