Sentenza 155/1963 (ECLI:IT:COST:1963:155)
Massima numero 1988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
05/12/1963; Decisione del
05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/63 E. BILANCIO - NECESSITA' FINANZIARIE DELLO STATO - AUMENTO DI ALIQUOTE O DEL NUMERO DEI CONTRIBUENTI - LEGITTIMITA' IMPOSIZIONE DI UN OBBLIGO TRIBUTARIO DIVERSO A CARICO DEI CONTRIBUENTI AI QUALI E' RICONOSCIUTA LA STESSA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE.
SENT. 155/63 E. BILANCIO - NECESSITA' FINANZIARIE DELLO STATO - AUMENTO DI ALIQUOTE O DEL NUMERO DEI CONTRIBUENTI - LEGITTIMITA' IMPOSIZIONE DI UN OBBLIGO TRIBUTARIO DIVERSO A CARICO DEI CONTRIBUENTI AI QUALI E' RICONOSCIUTA LA STESSA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima una legge che sia sta emanata non per disciplinare in modo disuguale situazioni dal legislatore ritenute disuguali, ma con la sola preoccupazione delle necessita' di bilancio: dimodoche' la diversita' di trattamento, invece che derivare da una precisa volonta' legislativa diretta a distinguere situazione da situazione, e' piuttosto un effetto che discende dallo stesso meccanismo d'incidenza dell'imposta e non trova alcuna giustificazione. I bisogni finanziari dello Stato possono legittimare l'aumento delle aliquote o del numero dei tributi, ma non l'imposizione di un obbligo tributario diverso fra l'uno e l'altro contribuente ai quali sia riconosciuta la stessa capacita' contributiva.
E' costituzionalmente illegittima una legge che sia sta emanata non per disciplinare in modo disuguale situazioni dal legislatore ritenute disuguali, ma con la sola preoccupazione delle necessita' di bilancio: dimodoche' la diversita' di trattamento, invece che derivare da una precisa volonta' legislativa diretta a distinguere situazione da situazione, e' piuttosto un effetto che discende dallo stesso meccanismo d'incidenza dell'imposta e non trova alcuna giustificazione. I bisogni finanziari dello Stato possono legittimare l'aumento delle aliquote o del numero dei tributi, ma non l'imposizione di un obbligo tributario diverso fra l'uno e l'altro contribuente ai quali sia riconosciuta la stessa capacita' contributiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte