Sentenza 156/1963 (ECLI:IT:COST:1963:156)
Massima numero 1989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  05/12/1963;  Decisione del  05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1990  1991  1992  1993


Titolo
SENT. 156/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO SULLA RILEVANZA - ESAME IN ORDINE ALLA VIGENZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23; R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 101, SECONDO COMMA (ORDINAMENTO: GIUDIZIARIO), IN RELAZIONE AGLI ARTT. 25, PRIMO COMMA, 105 E 107, PRIMO COMMA, COSTITUZIONE).

Testo
Spetta ai giudici i quali debbono applicarle, e non alla Corte costituzionale, conoscere della vigenza delle disposizioni circa la cui legittimita' costituzionale essi ritengono di sollevare dei dubbi. Non e' dato quindi alla Corte riesaminare per proprio conto il problema, gia' risolto in senso positivo dal giudice del merito, della sopravvivenza, alla legge 24 marzo 1958, n. 195, della disposizione, impugnata per illegittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, Cost., posta nell'art. 101, secondo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 107  co. 1

Altri parametri e norme interposte