Sentenza 156/1963 (ECLI:IT:COST:1963:156)
Massima numero 1990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
05/12/1963; Decisione del
05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 156/63 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SU NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO CONSERVATE DOPO REVISIONE PARZIALE DEL MEDESIMO - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE. (COST., VII DISPOSIZIONE TRANSITORIA; R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 101, SECONDO COMMA, ORDINAMENTO GIUDIZIARIO; LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, ARTT. 42 E 43; D.P.R. 16 SETTEMBRE 1958, N. 916, ART. 63, SECONDO COMMA).
SENT. 156/63 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SU NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO CONSERVATE DOPO REVISIONE PARZIALE DEL MEDESIMO - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE. (COST., VII DISPOSIZIONE TRANSITORIA; R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 101, SECONDO COMMA, ORDINAMENTO GIUDIZIARIO; LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, ARTT. 42 E 43; D.P.R. 16 SETTEMBRE 1958, N. 916, ART. 63, SECONDO COMMA).
Testo
In qualunque modo debba essere interpretata la VII disp. trans. e fin. Cost., riflettente l'esigenza di evitare carenze nell'organizzazione giudiziaria in attesa della revisione, alla stregua della Costituzione, delle preesistenti norme dell'ordinamento giudiziario, e' comunque chiaro che una volta avvenuta la revisione - sia pure parziale - dell'ordinamento giudiziario preesistente, le norme conservate non possono sfuggire al sindacato di legittimita' costituzionale. Quest'ultimo e', dunque, ammissibile riguardo all'art. 101, secondo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'applicazione dei magistrati, posto che in occasione della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della Magistratura, e delle relative norme di attuazione e coordinamento emanate col d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, si e' proceduto appunto alla revisione delle disposizioni dello ordinamento giudiziario in materia di provvedimenti di "applicazione" e di "supplenza" di magistrati, come si argomenta dagli artt. 42 e 43 della legge e 63, secondo comma, del decreto.
In qualunque modo debba essere interpretata la VII disp. trans. e fin. Cost., riflettente l'esigenza di evitare carenze nell'organizzazione giudiziaria in attesa della revisione, alla stregua della Costituzione, delle preesistenti norme dell'ordinamento giudiziario, e' comunque chiaro che una volta avvenuta la revisione - sia pure parziale - dell'ordinamento giudiziario preesistente, le norme conservate non possono sfuggire al sindacato di legittimita' costituzionale. Quest'ultimo e', dunque, ammissibile riguardo all'art. 101, secondo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'applicazione dei magistrati, posto che in occasione della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della Magistratura, e delle relative norme di attuazione e coordinamento emanate col d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, si e' proceduto appunto alla revisione delle disposizioni dello ordinamento giudiziario in materia di provvedimenti di "applicazione" e di "supplenza" di magistrati, come si argomenta dagli artt. 42 e 43 della legge e 63, secondo comma, del decreto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 107
co. 1
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte