Sentenza 156/1963 (ECLI:IT:COST:1963:156)
Massima numero 1991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
05/12/1963; Decisione del
05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 156/63 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONE TEMPORANEA, DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO, DI PRETORI O UDITORI A MANDAMENTI PRIVI DEL TITOLARE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO POSTO NELL'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - PRECISAZIONE DI TALE PRINCIPIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. (COST., ART. 25; R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -, ART. 101, SECONDO COMMA).
SENT. 156/63 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONE TEMPORANEA, DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO, DI PRETORI O UDITORI A MANDAMENTI PRIVI DEL TITOLARE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO POSTO NELL'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - PRECISAZIONE DI TALE PRINCIPIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. (COST., ART. 25; R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -, ART. 101, SECONDO COMMA).
Testo
L'art. 25 Cost. importa, da un lato, che la competenza dei giudici deve essere determinata in via generale e, quando occorre eccezionalmente derogare alla regola generale, con adeguate garanzie; dall'altro, che la costituzione degli organi giudicanti non abbia luogo, a opera degli uffici a cio' preposti, in vista del singolo processo. Essa non esclude, invece, che ai vuoti (permanenti o temporanei) determinatisi negli organi giudiziari (a causa di decessi, promozioni, trasferimenti, ecc., o, rispettivamente, a causa di infermita', di congedi, o di altri impedimenti temporanei) si faccia fronte di volta in volta, man mano che se ne determini la esigenza, a seconda dei casi, in via permanente (mediante "l'assegnazione" di nuovi magistrati) o in via contingente e temporanea (mediante "supplenze", "sostituzioni", "applicazioni"). Non sussiste pertanto alcun contrasto tra la citata norma costituzionale e l'art. 101, comma secondo, dell'ordinamento giudiziario, concernente l'applicazione temporanea, ad opera del Presidente della Corte d'appello, di un pretore o aggiunto giudiziario del distretto ad altro mandamento, temporaneamente privo del titolare.
L'art. 25 Cost. importa, da un lato, che la competenza dei giudici deve essere determinata in via generale e, quando occorre eccezionalmente derogare alla regola generale, con adeguate garanzie; dall'altro, che la costituzione degli organi giudicanti non abbia luogo, a opera degli uffici a cio' preposti, in vista del singolo processo. Essa non esclude, invece, che ai vuoti (permanenti o temporanei) determinatisi negli organi giudiziari (a causa di decessi, promozioni, trasferimenti, ecc., o, rispettivamente, a causa di infermita', di congedi, o di altri impedimenti temporanei) si faccia fronte di volta in volta, man mano che se ne determini la esigenza, a seconda dei casi, in via permanente (mediante "l'assegnazione" di nuovi magistrati) o in via contingente e temporanea (mediante "supplenze", "sostituzioni", "applicazioni"). Non sussiste pertanto alcun contrasto tra la citata norma costituzionale e l'art. 101, comma secondo, dell'ordinamento giudiziario, concernente l'applicazione temporanea, ad opera del Presidente della Corte d'appello, di un pretore o aggiunto giudiziario del distretto ad altro mandamento, temporaneamente privo del titolare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte