Sentenza 156/1963 (ECLI:IT:COST:1963:156)
Massima numero 1992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  05/12/1963;  Decisione del  05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1989  1990  1991  1993


Titolo
SENT. 156/63 D. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONE TEMPORANEA, DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI PRETORI O UDITORI A MANDAMENTI PRIVI DI TITOLARE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 105 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. (COST., ART. 105; R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -, ART. 101, SECONDO COMMA).

Testo
La temporanea destinazione, disposta - ai sensi dello art. 101, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario - dal Presidente della Corte d'appello di un pretore o di un aggiunto giudiziario, a compiere nello stesso distretto le funzioni di altro pretore mancante o impedito, non contrasta con l'art. 105 Cost.. Infatti questa norma accomuna, nel riservarli al Consiglio superiore della Magistratura, le assegnazioni e i trasferimenti, o diversamente da quanto fa per gli altri provvedimenti relativi ai magistrati, tutti considerati autonomamente gli uni dagli altri: mostra cosi', in primo luogo, di volersi riferire a provvedimenti concernenti solo le funzioni e la sede, e non anche a quelli di provvisoria destinazione; in secondo luogo segue la tradizione, in base alla quale soltanto i provvedimenti di carattere permanente di assegnazione della sede e delle funzioni sono considerati attinenti allo "stato giuridico" dei magistrati, di cui e' menzione nel citato art. 105 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 105

Altri parametri e norme interposte