Sentenza 157/1963 (ECLI:IT:COST:1963:157)
Massima numero 1994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  05/12/1963;  Decisione del  05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1995  1996


Titolo
SENT. 157/63 A. ELEZIONI - CONSIGLIO COMUNALE - CONTENZIOSO ELETTORALE - FUNZIONE GIURISDIZIONALE.

Testo
Primo giudice della composizione d'un organo eletto dal popolo e' lo stesso organo su cui e' confluito il voto popolare: pertanto il Consiglio comunale, che di regola non ha funzioni giurisdizionali, svolge eccezionalmente funzioni giurisdizionali quando decide delle controversie in materia elettorale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte