Sentenza 157/1963 (ECLI:IT:COST:1963:157)
Massima numero 1995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
05/12/1963; Decisione del
05/12/1963
Deposito del 13/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 157/63 B. CONSIGLIO COMUNALE - DICHIARAZIONE DI DECADENZA PER SOPRAVVENUTA CAUSA DI INELEGGIBILITA' DI UN COMPONENTE LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DI AZIENDA MUNICIPALIZZATA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA IN TALE SEDE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 157/63 B. CONSIGLIO COMUNALE - DICHIARAZIONE DI DECADENZA PER SOPRAVVENUTA CAUSA DI INELEGGIBILITA' DI UN COMPONENTE LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DI AZIENDA MUNICIPALIZZATA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA IN TALE SEDE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il Consiglio comunale, quando dichiara la decadenza di un componente di una commissione amministratrice di azienda municipalizzata, svolge attivita' amministrativa poiche' detta commissione si compone di persone non elette col voto cittadino, ma nominate dal consiglio comunale e, percio', le deliberazioni consiliari che le riguardano non toccano la materia del contenzioso elettorale e in conseguenza non sono atti giurisdizionali. L'analogia di tale procedimento con quello giurisdizionale, che conduce alla dichiarazione di decadenza di un consigliere comunale (ex art. 160 r.d. 12 febbraio 1911, n. 297), e' solo parziale ed esteriore: dopo la dichiarazione del Consiglio comunale di decadenza d'un componente della commissione amministratrice di aziende municipalizzate si segue la via della giurisdizione amministrativa ordinaria e non gia' quella dei vari stadi tipici del c.d. contenzioso elettorale di cui all'art. 160, terzo comma, r.d. 12 febbraio 1911, n. 297. Pertanto il Consiglio comunale, nel corso di un procedimento relativo alla decadenza di componenti la commissione amministratrice di aziende municipalizzate, non puo' sollevare questioni di costituzionalita'.
Il Consiglio comunale, quando dichiara la decadenza di un componente di una commissione amministratrice di azienda municipalizzata, svolge attivita' amministrativa poiche' detta commissione si compone di persone non elette col voto cittadino, ma nominate dal consiglio comunale e, percio', le deliberazioni consiliari che le riguardano non toccano la materia del contenzioso elettorale e in conseguenza non sono atti giurisdizionali. L'analogia di tale procedimento con quello giurisdizionale, che conduce alla dichiarazione di decadenza di un consigliere comunale (ex art. 160 r.d. 12 febbraio 1911, n. 297), e' solo parziale ed esteriore: dopo la dichiarazione del Consiglio comunale di decadenza d'un componente della commissione amministratrice di aziende municipalizzate si segue la via della giurisdizione amministrativa ordinaria e non gia' quella dei vari stadi tipici del c.d. contenzioso elettorale di cui all'art. 160, terzo comma, r.d. 12 febbraio 1911, n. 297. Pertanto il Consiglio comunale, nel corso di un procedimento relativo alla decadenza di componenti la commissione amministratrice di aziende municipalizzate, non puo' sollevare questioni di costituzionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 51
legge costituzionale
art. 1
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23