Sentenza 163/1963 (ECLI:IT:COST:1963:163)
Massima numero 2002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  06/12/1963;  Decisione del  06/12/1963
Deposito del 19/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2003  2004


Titolo
SENT. 163/63 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - TERMINE FISSATO NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - DURATA DELLA DELEGA STABILITA CON L'INDICAZIONE DI UN EVENTO FUTURO MA CERTO - CONFORMITA' A COSTITUZIONE. (COST., ARTT. 70 E 76).

Testo
L'art. 76 della Costituzione non esige, allo scopo di assicurare in ogni caso l'esatto adempimento dell'obbligo gravante sul Governo di esercitare il potere delegato non oltre il termine fissato dalla legge di delegazione, che questa determini sempre la scadenza della delega mediante l'indicazione di una data fissa di calendario. La prescrizione costituzionale e' pertanto da ritenere validamente adempiuta quando la durata della delega venga prefissata in uno qualunque dei modi che consentano di individuare in via diretta o anche indirettamente, con l'indicazione di un evento futuro, ma certo, il momento iniziale e quello finale del termine.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte