Sentenza 163/1963 (ECLI:IT:COST:1963:163)
Massima numero 2003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
06/12/1963; Decisione del
06/12/1963
Deposito del 19/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 163/63 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - TERMINE INIZIALE COINCIDENTE CON LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - CONFORMITA' A COSTITUZIONE - ARBITRARIO RITARDO DEL POTERE ESECUTIVO PER LA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - INVALIDITA' DEL DECRETO DELEGATO EMANATO AL DI LA' DEI LIMITI TEMPORALI STABILITI DALLA LEGGE DELEGANTE. (COST., ARTT. 70, 73, 76).
SENT. 163/63 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - TERMINE INIZIALE COINCIDENTE CON LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - CONFORMITA' A COSTITUZIONE - ARBITRARIO RITARDO DEL POTERE ESECUTIVO PER LA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - INVALIDITA' DEL DECRETO DELEGATO EMANATO AL DI LA' DEI LIMITI TEMPORALI STABILITI DALLA LEGGE DELEGANTE. (COST., ARTT. 70, 73, 76).
Testo
E' validamente stabilito il termine iniziale di esercizio del potere legislativo delegato allorche' il dies a quo e' fatto coincidere con la data di entrata in vigore della legge di delegazione. L'adozione di un tale criterio esige il rigoroso adempimento dell'obbligo imposto al potere esecutivo dall'art. 73 Cost., di procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la legge subito dopo che sia intervenuta la promulgazione, senza altro indugio oltre quello richiesto dall'espletamento delle attivita' materiali necessarie per la pubblicazione. L'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 73 Costituzione non comporta sanzioni meramente politiche, dovendosi invece ritenere che l'arbitrario ritardo interposto per la pubblicazione della legge delegante, quando abbia per effetto l'emanazione del decreto legislativo al di la' dei limiti temporali stabiliti dalla legge di delega con riferimento alla data della propria entrata in vigore, determini la invalidita' del decreto medesimo.
E' validamente stabilito il termine iniziale di esercizio del potere legislativo delegato allorche' il dies a quo e' fatto coincidere con la data di entrata in vigore della legge di delegazione. L'adozione di un tale criterio esige il rigoroso adempimento dell'obbligo imposto al potere esecutivo dall'art. 73 Cost., di procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la legge subito dopo che sia intervenuta la promulgazione, senza altro indugio oltre quello richiesto dall'espletamento delle attivita' materiali necessarie per la pubblicazione. L'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 73 Costituzione non comporta sanzioni meramente politiche, dovendosi invece ritenere che l'arbitrario ritardo interposto per la pubblicazione della legge delegante, quando abbia per effetto l'emanazione del decreto legislativo al di la' dei limiti temporali stabiliti dalla legge di delega con riferimento alla data della propria entrata in vigore, determini la invalidita' del decreto medesimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte