Sentenza 163/1963 (ECLI:IT:COST:1963:163)
Massima numero 2004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
06/12/1963; Decisione del
06/12/1963
Deposito del 19/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 163/63 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - LEGGE DI DELEGAZIONE 4 FEBBRAIO 1958 N. 572 - DECRETO DELEGATO EMANATO CON D.P.R. 27 OTTOBRE 1958, N. 956 - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CODICE DELLA STRADA: TESTO UNICO APPROVATO CON D.P.R. 15 GIUGNO 1959 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. (COST., ARTT. 70, 73, 76; LEGGE 4 FEBBRAIO 1958, N. 572; D.P.R. 27 OTTOBRE 1958, N. 956; LEGGE 24 GENNAIO 1959, N. 4; LEGGE 26 APRILE 1959, N. 207).
SENT. 163/63 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - LEGGE DI DELEGAZIONE 4 FEBBRAIO 1958 N. 572 - DECRETO DELEGATO EMANATO CON D.P.R. 27 OTTOBRE 1958, N. 956 - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CODICE DELLA STRADA: TESTO UNICO APPROVATO CON D.P.R. 15 GIUGNO 1959 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. (COST., ARTT. 70, 73, 76; LEGGE 4 FEBBRAIO 1958, N. 572; D.P.R. 27 OTTOBRE 1958, N. 956; LEGGE 24 GENNAIO 1959, N. 4; LEGGE 26 APRILE 1959, N. 207).
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge di delegazione 4 febbraio 1958, n. 572, del decreto delegato D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione a seguito di ritardo nella pubblicazione della legge medesima cui era collegato il dies a quo per l'esercizio del potere delegato, in quanto il Parlamento, con legge 24 gennaio 1959, n. 4, emessa prima che scadesse il termine fissato per l'entrata in vigore del decreto delegato, provvide a prolungarlo fino al 1959, disponendo quindi, anche se in maniera solo implicita, una ulteriore proroga con la legge 26 aprile 1956, n. 207. Non e' conseguentemente, fondata la questione di legittimita' costituzionale del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 emesso in virtu' di una autorizzazione contenuta nella legge 26 aprile 1959, n. 207.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge di delegazione 4 febbraio 1958, n. 572, del decreto delegato D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione a seguito di ritardo nella pubblicazione della legge medesima cui era collegato il dies a quo per l'esercizio del potere delegato, in quanto il Parlamento, con legge 24 gennaio 1959, n. 4, emessa prima che scadesse il termine fissato per l'entrata in vigore del decreto delegato, provvide a prolungarlo fino al 1959, disponendo quindi, anche se in maniera solo implicita, una ulteriore proroga con la legge 26 aprile 1956, n. 207. Non e' conseguentemente, fondata la questione di legittimita' costituzionale del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 emesso in virtu' di una autorizzazione contenuta nella legge 26 aprile 1959, n. 207.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte