Sentenza 164/1963 (ECLI:IT:COST:1963:164)
Massima numero 2005
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  06/12/1963;  Decisione del  06/12/1963
Deposito del 19/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 164/63. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI - REGIONE SARDA - DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 28 GENNAIO 1963: DICHIARAZIONE DI DEMANIALITA' DI ACQUE LAGUNARI SU CUI LA REGIONE AVEVA CONCESSO DIRITTI DI PESCA ESCLUSIVA - MANCANZA DI ATTO FORMALE O DI UNIVOCA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' CHE CONCRETI LA PRETESA USURPAZIONE DI ATTRIBUZIONI - POSSIBILITA' DI SOLLEVARE IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE IN VIA PREVENTIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
La mancanza di un atto formale, o almeno, di una univoca, non formale manifestazione di volonta' con cui si affermi il diritto di esercitare un potere per competenza propria in contrasto con l'affermazione di altro ente o amministrazione che pretenda che quel potere a se' competa, non puo' legittimare l'ammissione del procedimento per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. L'istituto del conflitto di attribuzione deve infatti essere mantenuto nei confini ad esso segnati dalla Costituzione, per non trasformare la Corte in un organo meramente consultivo, che del resto non potrebbe, comunque, preventivamente esaminare un caso che puo' dar luogo a conflitto di attribuzioni quando, in mancanza di una precisa determinazione dei presupposti, delle ragioni e dei motivi che possano indurre in concreto un ente o un'amministrazione ad affermare la propria competenza, si dovrebbe decidere in base ad astratte formulazioni di ipotesi, che potrebbero trovare riscontro nella realta'. (Nella specie si discuteva se il decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1963, n. 41212, col quale si ordinava la revoca del trasferimento alla Regione sarda di uno stagno di acqua salmastra erroneamente effettuato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sardo, comportasse la decadenza della concessione esclusiva di pesca a suo tempo accordata dalla Regione su quelle acque, o fosse necessaria allo scopo una espressa dichiarazione di decadenza o comunque una chiara ed univoca determinazione di volonta' dell'Amministrazione in tal senso. La Corte ha accolto appunto la seconda alternativa).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte