Sentenza 165/1963 (ECLI:IT:COST:1963:165)
Massima numero 2006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  06/12/1963;  Decisione del  06/12/1963
Deposito del 19/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2007  2008  2009


Titolo
SENT. 165/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI - CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA - PROMUOVIMENTO DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - ORDINANZA - AMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
In sede di controllo sul giudizio di rilevanza, che il giudice a quo e' tenuto a pronunziare nel sollevare una questione di legittimita' costituzionale, la Corte costituzionale puo' soltanto esaminare se tale giudizio sia stato fatto e se esso non sia manifestamente insussistente, o affatto insufficiente per definire i termini della questione, o palesemente contraddittorio. Non consente affermazioni del genere l'ordinanza della Corte dei conti che nel corso del giudizio di parificazione dei rendiconti delle Amministrazioni della Cassa DD. e PP. e degli Istituti di previdenza, abbia denunciato le norme che sottraggono all'approvazione diretta del Parlamento i bilanci di tali enti, ritenendo rilevante la questione in quanto essa inciderebbe "sul procedimento di parificazione e sull'organica preordinazione del medesimo all'approvazione parlamentare dei rendiconti delle Amministrazioni dello Stato".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23