Sentenza 165/1963 (ECLI:IT:COST:1963:165)
Massima numero 2007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
06/12/1963; Decisione del
06/12/1963
Deposito del 19/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 165/63 B. BILANCI - COSTITUZIONE, ART. 81, PRIMO COMMA - SUA GENESI E RATIO - NOZIONI DI BILANCI E RENDICONTI CONSUNTIVI ACCOLTA NEL SENSO TRADIZIONALE - NON COMPRENDE ANCHE I BILANCI PREVENTIVI ED I RENDICONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. (T.U. 2 GENNAIO 1913, N. 453, ART. 5, LIB. I; R.D.L. 26 GENNAIO 1933, N. 241, ART. 1).
SENT. 165/63 B. BILANCI - COSTITUZIONE, ART. 81, PRIMO COMMA - SUA GENESI E RATIO - NOZIONI DI BILANCI E RENDICONTI CONSUNTIVI ACCOLTA NEL SENSO TRADIZIONALE - NON COMPRENDE ANCHE I BILANCI PREVENTIVI ED I RENDICONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. (T.U. 2 GENNAIO 1913, N. 453, ART. 5, LIB. I; R.D.L. 26 GENNAIO 1933, N. 241, ART. 1).
Testo
Il primo comma dell'art. 81 Cost. che demanda alle Camere l'approvazione, anno per anno, dei bilanci e dei rendiconti consuntivi presentati dal Governo, ha inteso conferire forza di legge costituzionale ad una norma dell'ordinamento contabile dello Stato, preesistente alla costituzione e fondamentale di uno Stato rappresentativo, ma non altero' il significato del bilancio e del rendiconto presentati dal Governo, che integrano in primo luogo il documento contabile in cui sono comprese le entrate e le spese statali nel senso proprio e tradizionale. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del libro primo del t.u. 2 gennaio 1913, n. 453 e dell'art. 1 del r.d.l. 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 763, i quali, in considerazione della particolare natura delle operazioni che la Cassa DD. e PP. e gli Istituti di previdenza compiono, e del rilievo che esse assumono sotto il riflesso dell'interesse dei depositanti e dei soggetti delle varie forme di previdenza amministrate, attribuiscono l'approvazione dei rendiconti di tali organismi non direttamente al Parlamento, come in generale prescrive l'art. 81 Cost., bensi' ad una commissione di vigilanza, composta di tre senatori, di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.
Il primo comma dell'art. 81 Cost. che demanda alle Camere l'approvazione, anno per anno, dei bilanci e dei rendiconti consuntivi presentati dal Governo, ha inteso conferire forza di legge costituzionale ad una norma dell'ordinamento contabile dello Stato, preesistente alla costituzione e fondamentale di uno Stato rappresentativo, ma non altero' il significato del bilancio e del rendiconto presentati dal Governo, che integrano in primo luogo il documento contabile in cui sono comprese le entrate e le spese statali nel senso proprio e tradizionale. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del libro primo del t.u. 2 gennaio 1913, n. 453 e dell'art. 1 del r.d.l. 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 763, i quali, in considerazione della particolare natura delle operazioni che la Cassa DD. e PP. e gli Istituti di previdenza compiono, e del rilievo che esse assumono sotto il riflesso dell'interesse dei depositanti e dei soggetti delle varie forme di previdenza amministrate, attribuiscono l'approvazione dei rendiconti di tali organismi non direttamente al Parlamento, come in generale prescrive l'art. 81 Cost., bensi' ad una commissione di vigilanza, composta di tre senatori, di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 1
Costituzione
art. 72
co. 4
Altri parametri e norme interposte