Sentenza 168/1963 (ECLI:IT:COST:1963:168)
Massima numero 2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
12/12/1963; Decisione del
12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 168/63 A. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 - MATERIA COSTITUZIONALE - COST. ART. 72, 4x COMMA E 138.
SENT. 168/63 A. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 - MATERIA COSTITUZIONALE - COST. ART. 72, 4x COMMA E 138.
Testo
La disposizione del 4x comma dell'art. 72 Cost., secondo il quale la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere e' sempre adottata per i seguenti disegni di legge in materia costituzionale, in base al coordinamento con l'art. 138, viene a costituire un'espressa limitazione alla potesta', riconosciuta al Parlamento dal 3x comma dello stesso art. 72 Cost., di deferire l'esame e l'approvazione dei disegni di legge ad apposite commissioni, composte in modo di rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La detta disposizione pertanto opera nel senso di escludere la procedura decentrata riguardo a quei disegni di legge, ai quali il Parlamento, per finalita' di carattere politico, intenda attribuire efficacia di legge costituzionale. Non opera invece per le leggi ordinarie, alla cui approvazione puo' procedersi anche con la procedura decentrata, con le cautele richieste dalla esigenza che l'atto legislativo sia, per quanto possibile, sottoposto all'esame del Parlamento con la garanzia della pubblicita'.
La disposizione del 4x comma dell'art. 72 Cost., secondo il quale la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere e' sempre adottata per i seguenti disegni di legge in materia costituzionale, in base al coordinamento con l'art. 138, viene a costituire un'espressa limitazione alla potesta', riconosciuta al Parlamento dal 3x comma dello stesso art. 72 Cost., di deferire l'esame e l'approvazione dei disegni di legge ad apposite commissioni, composte in modo di rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La detta disposizione pertanto opera nel senso di escludere la procedura decentrata riguardo a quei disegni di legge, ai quali il Parlamento, per finalita' di carattere politico, intenda attribuire efficacia di legge costituzionale. Non opera invece per le leggi ordinarie, alla cui approvazione puo' procedersi anche con la procedura decentrata, con le cautele richieste dalla esigenza che l'atto legislativo sia, per quanto possibile, sottoposto all'esame del Parlamento con la garanzia della pubblicita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 72
co. 4
Costituzione
art. 138
Altri parametri e norme interposte