Sentenza 168/1963 (ECLI:IT:COST:1963:168)
Massima numero 2014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
12/12/1963; Decisione del
12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 168/63 C. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - RAPPRESENTANZA DEI MAGISTRATI APPARTENENTI ALLE VARIE CATEGORIE - ART. 23, 1x COMMA, LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (COST., ARTT. 104, 4x COMMA E 107, 3x COMMA).
SENT. 168/63 C. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - RAPPRESENTANZA DEI MAGISTRATI APPARTENENTI ALLE VARIE CATEGORIE - ART. 23, 1x COMMA, LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (COST., ARTT. 104, 4x COMMA E 107, 3x COMMA).
Testo
L'art. 104, 4x comma della Costituzione dispone che i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura siano scelti fra i magistrati appartenenti alle varie categorie, ma non esige, in relazione anche all'art. 107, 3x comma (secondo il quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita' di funzioni) che a tutte le categorie di magistrati sia attribuita, nella composizione del Consiglio stesso, una rappresentanza proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. Non e' pertanto in contrasto con il precetto anzidetto l'art. 23, 1x comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente l'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura, in quanto prevede una rappresentanza numerica piu' elevata per la categoria dei magistrati di cassazione, avendo riguardo, non tanto al numero degli appartenenti alle varie categorie, quanto alla loro qualificazione. Tale disparita' di trattamento fra le varie categorie di magistrati non puo' ritenersi in contrasto con la Costituzione, neppure sotto il profilo della eguaglianza, essendo consentito al legislatore ordinario disciplinare diversamente situazioni differenziate, quando trovino logica giustificazione, come nella specie, in relazione alle esigenze del funzionamento del Consiglio Superiore, nella maggiore esperienza e prestigio dei magistrati di cassazione.
L'art. 104, 4x comma della Costituzione dispone che i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura siano scelti fra i magistrati appartenenti alle varie categorie, ma non esige, in relazione anche all'art. 107, 3x comma (secondo il quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita' di funzioni) che a tutte le categorie di magistrati sia attribuita, nella composizione del Consiglio stesso, una rappresentanza proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. Non e' pertanto in contrasto con il precetto anzidetto l'art. 23, 1x comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente l'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura, in quanto prevede una rappresentanza numerica piu' elevata per la categoria dei magistrati di cassazione, avendo riguardo, non tanto al numero degli appartenenti alle varie categorie, quanto alla loro qualificazione. Tale disparita' di trattamento fra le varie categorie di magistrati non puo' ritenersi in contrasto con la Costituzione, neppure sotto il profilo della eguaglianza, essendo consentito al legislatore ordinario disciplinare diversamente situazioni differenziate, quando trovino logica giustificazione, come nella specie, in relazione alle esigenze del funzionamento del Consiglio Superiore, nella maggiore esperienza e prestigio dei magistrati di cassazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
co. 4
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte