Sentenza 168/1963 (ECLI:IT:COST:1963:168)
Massima numero 2015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  12/12/1963;  Decisione del  12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2012  2013  2014  2016  2017  2018


Titolo
SENT. 168/63 D. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ELETTORATO ATTIVO - DISTINZIONE DEI MAGISTRATI PER CATEGORIE - LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 - ART. 23, 3x COMMA - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (COST., ARTT. 48, 104, 105, 107).

Testo
Il principio dell'eguaglianza del voto, sancito dall'articolo 48 Cost., deve intendersi nel senso del divieto del voto multiplo o plurimo e della pari efficacia potenziale del medesimo. Tale principio non e' violato dalla disposizione del 3x comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio Superiore della magistratura, con la quale e' attribuito a tutti i magistrati il diritto di partecipare alla elezione del Consiglio predetto, secondo il sistema della votazione per categorie, in corrispondenza con l'eleggibilita', pure per categorie, stabilita dall'articolo 104 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte