Sentenza 168/1963 (ECLI:IT:COST:1963:168)
Massima numero 2016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  12/12/1963;  Decisione del  12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2012  2013  2014  2015  2017  2018


Titolo
SENT. 168/63 E. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ELETTORATO ATTIVO - ESCLUSIONE DEGLI UDITORI GIUDIZIARI - LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, ART. 23, 4x COMMA - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (COST., ARTT. 48, 104, 105, 107).

Testo
Non e' in contrasto con il principio costituzionale che tutti i magistrati partecipino all'elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, il quarto comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che esclude dall'elettorato attivo gli uditori giudiziari, poiche' questi non possono considerarsi compiutamente magistrati a tutti gli effetti preveduti dall'ordinamento (R.D. 20 gennaio 1941, n. 12 artt. 136, 129; legge 11 ottobre 1942, n. 1352, art. 6; legge 14 febbraio 1948, n. 113, art. 1; legge 15 febbraio 1956, n. 59, articolo unico; legge 24 maggio 1951, n. 312).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 107

Altri parametri e norme interposte