Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti estranei al giudizio a quo e non titolari di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi spiegati da ANCI VENETO - Associazione Regionale dei Comuni del Veneto ed ANCE VENETO - Associazione Regionale dei Costruttori Edili del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8-bis, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009. Tali soggetti non sono parti del giudizio a quo e non sono titolari di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. L'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019 ed allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, n. 217 del 2018, n. 120 del 2018 ed allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018).