Sentenza 168/1963 (ECLI:IT:COST:1963:168)
Massima numero 2017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  12/12/1963;  Decisione del  12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2012  2013  2014  2015  2016  2018


Titolo
SENT. 168/63 F. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - INIZIATIVA ESCLUSIVA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PER LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE RIGUARDANTI MAGISTRATI - LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 - ART. 11, 1x COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (COST., ARTT. 104, 1x COMMA, 105, 110).

Testo
E' costituzionalmente illegittima la disposizione dell'art. 11, 1x comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in relazione agli artt. 104, 1x comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10 della legge stessa, esclude l'iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura ledendone l'autonomia sulla base del principio della necessaria collaborazione fra l'organo del potere esecutivo, responsabile politicamente dell'organizzazione e del funzionamento della giustizia dello Stato, e l'organo costituzionalmente competente a deliberare in ordine allo status dei magistrati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 104  co. 1

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 110

Altri parametri e norme interposte