Sentenza 168/1963 (ECLI:IT:COST:1963:168)
Massima numero 2018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  12/12/1963;  Decisione del  12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2012  2013  2014  2015  2016  2017


Titolo
SENT. 168/63 G. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE - FORMA - ART. 17 LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COST. ART. 105.

Testo
Nell'ordinamento unitario dello Stato alla magistratura sono applicabili i principi fondamentali dell'ordinamento medesimo, compatibili con la garanzia di indipendenza dei giudici. I provvedimenti emanati dal Consiglio Superiore, ai sensi dell'art. 105 Cost. e dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in considerazione del loro carattere sostanzialmente amministrativo, debbono assumere pertanto, anche per le esigenze del controllo finanziario, la forma del decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro per la giustizia, ovvero del Ministro stesso, nei casi stabiliti dalla legge, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento statale. E' quindi non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge citata in relazione all'art. 105 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 105

Altri parametri e norme interposte