Sentenza 168/1963 (ECLI:IT:COST:1963:168)
Massima numero 2018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
12/12/1963; Decisione del
12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 168/63 G. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE - FORMA - ART. 17 LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COST. ART. 105.
SENT. 168/63 G. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE - FORMA - ART. 17 LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COST. ART. 105.
Testo
Nell'ordinamento unitario dello Stato alla magistratura sono applicabili i principi fondamentali dell'ordinamento medesimo, compatibili con la garanzia di indipendenza dei giudici. I provvedimenti emanati dal Consiglio Superiore, ai sensi dell'art. 105 Cost. e dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in considerazione del loro carattere sostanzialmente amministrativo, debbono assumere pertanto, anche per le esigenze del controllo finanziario, la forma del decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro per la giustizia, ovvero del Ministro stesso, nei casi stabiliti dalla legge, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento statale. E' quindi non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge citata in relazione all'art. 105 della Costituzione.
Nell'ordinamento unitario dello Stato alla magistratura sono applicabili i principi fondamentali dell'ordinamento medesimo, compatibili con la garanzia di indipendenza dei giudici. I provvedimenti emanati dal Consiglio Superiore, ai sensi dell'art. 105 Cost. e dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in considerazione del loro carattere sostanzialmente amministrativo, debbono assumere pertanto, anche per le esigenze del controllo finanziario, la forma del decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro per la giustizia, ovvero del Ministro stesso, nei casi stabiliti dalla legge, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento statale. E' quindi non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge citata in relazione all'art. 105 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 105
Altri parametri e norme interposte