Sentenza 169/1963 (ECLI:IT:COST:1963:169)
Massima numero 2019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
12/12/1963; Decisione del
12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 169/63. LAVORO - LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO ("ERGA OMNES") - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 70 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE ASSORBITA DA PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO CHE LA RISERVA DI LEGGE IVI CONTENUTA SAREBBE STATA RISPETTATA SOLO PER QUANTO ATTIENE ALLA SANZIONE - INSUSSISTENZA - ART. 8 DELLA LEGGE - COSTITUISCE NORMA PENALE INCOMPLETA O IMPERFETTA, DA INTEGRARE CON ALTRE NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (D.P.R. 28 AGOSTO 1960, N. 1271).
SENT. 169/63. LAVORO - LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO ("ERGA OMNES") - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 70 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE ASSORBITA DA PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO CHE LA RISERVA DI LEGGE IVI CONTENUTA SAREBBE STATA RISPETTATA SOLO PER QUANTO ATTIENE ALLA SANZIONE - INSUSSISTENZA - ART. 8 DELLA LEGGE - COSTITUISCE NORMA PENALE INCOMPLETA O IMPERFETTA, DA INTEGRARE CON ALTRE NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (D.P.R. 28 AGOSTO 1960, N. 1271).
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento all'art. 70 della Costituzione, nel senso che, dovendosi intendere la funzione legislativa come posizione di un precetto e di una sanzione, il Governo delegato - atteso l'obbligo impostogli di uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa - avrebbe deliberato soltanto la sanzione, mentre la norma in definitiva sarebbe stata posta dalle private associazioni stipulatrici dei contratti collettivi. Ed invero, anche prospettata sotto tale profilo, la censura si risolve nel contestare che la fonte regolatrice dei rapporti di lavoro sia la legge. E questa Corte, con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962, ha gia' disatteso questa tesi. Per lo stesso motivo e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della ripetuta legge n. 741 e cioe' che la riserva di legge, contenuta nell'art. 25 della Costituzione, sarebbe stata rispettata soltanto per quanto attiene alla sanzione e non anche per il precetto, che sarebbe stato posto dalle associazioni sindacali invece che dal legislatore delegato. L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, non contiene un precetto punitivo in bianco, ma rappresenta una norma di ricezione, atta a sanzionare la obbligatorieta' delle norme concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro. Esso rientra nella categoria delle norme penali imperfette e incomplete, in quanto debbono essere integrate da altre norme giuridiche.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento all'art. 70 della Costituzione, nel senso che, dovendosi intendere la funzione legislativa come posizione di un precetto e di una sanzione, il Governo delegato - atteso l'obbligo impostogli di uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa - avrebbe deliberato soltanto la sanzione, mentre la norma in definitiva sarebbe stata posta dalle private associazioni stipulatrici dei contratti collettivi. Ed invero, anche prospettata sotto tale profilo, la censura si risolve nel contestare che la fonte regolatrice dei rapporti di lavoro sia la legge. E questa Corte, con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962, ha gia' disatteso questa tesi. Per lo stesso motivo e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della ripetuta legge n. 741 e cioe' che la riserva di legge, contenuta nell'art. 25 della Costituzione, sarebbe stata rispettata soltanto per quanto attiene alla sanzione e non anche per il precetto, che sarebbe stato posto dalle associazioni sindacali invece che dal legislatore delegato. L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, non contiene un precetto punitivo in bianco, ma rappresenta una norma di ricezione, atta a sanzionare la obbligatorieta' delle norme concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro. Esso rientra nella categoria delle norme penali imperfette e incomplete, in quanto debbono essere integrate da altre norme giuridiche.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte