Sentenza 170/1963 (ECLI:IT:COST:1963:170)
Massima numero 2020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  12/12/1963;  Decisione del  12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 170/63 A. PROCEDIMENTO PENALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ARTT. 506, 510 - POTERE DEL PRETORE DI PROMUOVERE IN DETERMINATI CASI CONDANNA CON DECRETO SENZA PROCEDERE AL DIBATTIMENTO - FACOLTA' DI OPPOSIZIONE - AGEVOLA ALLA PARTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE RAGIONI NELLA CONOSCENZA DELLA VALUTAZIONE DATA DAL GIUDICE ALLE RISULTANZE PROCESSUALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il procedimento penale per decreto non menoma il diritto alla difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sia perche' l'opposizione prevista nell'art. 507, secondo e terzo comma, del Codice di procedura penale rende esperibile quel diritto nella stessa sede dibattimentale di primo grado in cui si sarebbe esercitato ove non fosse stato emesso il decreto di condanna, sia perche' la legge ne' vieta alla parte che in qualsiasi modo abbia avuto conoscenza del procedimento di presentare al pretore le sue difese prima della emissione del decreto, ne' vieta al pretore, in questa fase di sentire la parte e di prenderne in considerazione le istanze.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte