Sentenza 171/1963 (ECLI:IT:COST:1963:171)
Massima numero 2022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  12/12/1963;  Decisione del  12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2021  2023  2024


Titolo
SENT. 171/63 B. AMNISTIA E INDULTO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2, E DEL D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5, PER CONTRASTO CON L'ART. 79, SECONDO COMMA, COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. (COST., ART. 79, SECONDO COMMA; LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2 E D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5).

Testo
La legge 23 gennaio 1963, n. 2, e il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, concernenti la concessione di amnistia e indulto, non hanno violato l'art. 79, secondo comma, Cost., per avere esteso l'applicazione dell'amnistia a fatti criminosi i quali, essendo gia' contemplati da proposte di amnistia presentate al Parlamento prima del disegno di iniziativa governativa che condusse a quella legge e quel decreto, erano stati compiuti successivamente alle proposte stesse. Infatti, anche se per buona parte dei reati amnistiati l'amnistia era gia' stata prevista da proposte presentate da singoli parlamentari anteriormente al disegno di legge governativo, quelle proposte non confluirono nell'iter della legge, non essendo state dal Parlamento ne' riunite, per un esame unitario, al disegno di legge governativo, ne' in alcun modo considerate in occasione dell'esame di questo, e anzi non essendo mai state prese in discussione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 79  co. 2

Altri parametri e norme interposte