Sentenza 171/1963 (ECLI:IT:COST:1963:171)
Massima numero 2023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
12/12/1963; Decisione del
12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 171/63 C. AMNISTIA E INDULTO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. (COST., ART. 3; COD. PEN., ART. 151; LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2 E D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5).
SENT. 171/63 C. AMNISTIA E INDULTO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. (COST., ART. 3; COD. PEN., ART. 151; LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2 E D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5).
Testo
Non e' violato il principio di eguaglianza - posto nell'art. 3 Cost. - da parte della previsione legislativa, di carattere generale, di provvedimenti di amnistia, contenuta nell'art. 151 c.p. e dello specifico provvedimento di amnistia previsto dalla legge 13 gennaio 1963, n. 2, e concesso col D.P.R. 24 gennaio 1963, N. 5. E cio' sia perche' l'istituto dell'amnistia e' espressamente contemplato dall'art. 79 Cost., che ne contiene la disciplina, onde e' inconcepibile considerarlo in se' e per se' incompatibile con la Costituzione; sia perche' l'inconveniente che, mentre chi sia stato giudicato e condannato prima dell'amnistia viene a soffrire in tutto o in parte la pena, nessuna pena sopporta, per contro, chi venga giudicato dopo l'amnistia, si risolve non in una disparita' di diritto, ma in una mera e inevitabile disparita' di fatto, cui rimane estranea la legge.
Non e' violato il principio di eguaglianza - posto nell'art. 3 Cost. - da parte della previsione legislativa, di carattere generale, di provvedimenti di amnistia, contenuta nell'art. 151 c.p. e dello specifico provvedimento di amnistia previsto dalla legge 13 gennaio 1963, n. 2, e concesso col D.P.R. 24 gennaio 1963, N. 5. E cio' sia perche' l'istituto dell'amnistia e' espressamente contemplato dall'art. 79 Cost., che ne contiene la disciplina, onde e' inconcepibile considerarlo in se' e per se' incompatibile con la Costituzione; sia perche' l'inconveniente che, mentre chi sia stato giudicato e condannato prima dell'amnistia viene a soffrire in tutto o in parte la pena, nessuna pena sopporta, per contro, chi venga giudicato dopo l'amnistia, si risolve non in una disparita' di diritto, ma in una mera e inevitabile disparita' di fatto, cui rimane estranea la legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 79
Altri parametri e norme interposte