Sentenza 171/1963 (ECLI:IT:COST:1963:171)
Massima numero 2024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
12/12/1963; Decisione del
12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 171/63 D. AMNISTIA E INDULTO - PROCEDIMENTO PER L'EMANAZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI - FINALITA' - FATTISPECIE DI LEGGE DI DELEGAZIONE CHE DISCIPLINA L'INTERO CONTENUTO DEL DECRETO PRESIDENZIALE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. (COST., ART. 79; LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2; D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5).
SENT. 171/63 D. AMNISTIA E INDULTO - PROCEDIMENTO PER L'EMANAZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI - FINALITA' - FATTISPECIE DI LEGGE DI DELEGAZIONE CHE DISCIPLINA L'INTERO CONTENUTO DEL DECRETO PRESIDENZIALE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. (COST., ART. 79; LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2; D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5).
Testo
La ragione per cui l'art. 79 Cost. esclude che i provvedimenti di amnistia possano essere adottati direttamente con legge, e dispone invece che essi siano emanati dal Presidente della Repubblica a seguito di legge di delegazione, e' ispirata ad un'esigenza di tecnicismo e di tempestivita'. L'art. 79 non enuncia pero', ne' implica, l'esclusione della possibilita' che la legge di delegazione disciplini essa stessa, con assoluta puntualita', il contenuto che il provvedimento di clemenza dovra' adottare. E' dunque infondata, sotto questo riflesso, la questione di legittimita' costituzionale della legge 23 gennaio 1963, n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, recante concessione di amnistia e indulto.
La ragione per cui l'art. 79 Cost. esclude che i provvedimenti di amnistia possano essere adottati direttamente con legge, e dispone invece che essi siano emanati dal Presidente della Repubblica a seguito di legge di delegazione, e' ispirata ad un'esigenza di tecnicismo e di tempestivita'. L'art. 79 non enuncia pero', ne' implica, l'esclusione della possibilita' che la legge di delegazione disciplini essa stessa, con assoluta puntualita', il contenuto che il provvedimento di clemenza dovra' adottare. E' dunque infondata, sotto questo riflesso, la questione di legittimita' costituzionale della legge 23 gennaio 1963, n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, recante concessione di amnistia e indulto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 79
Altri parametri e norme interposte