Sentenza 30/2020 (ECLI:IT:COST:2020:30)
Massima numero 41472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
30/01/2020; Decisione del
30/01/2020
Deposito del 21/02/2020; Pubblicazione in G. U. 26/02/2020
Massime associate alla pronuncia:
41471
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Riordino e rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato - Possibili ampliamenti e ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "governo del territorio" e della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Carente motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Riordino e rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato - Possibili ampliamenti e ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "governo del territorio" e della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Carente motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. - dell'art. 9, comma 8-bis, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, in base al quale taluni ampliamenti e ricostruzioni di edifici esistenti sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente. Le censure riguardano il fatto - non rientrante fra gli aspetti controversi nel giudizio a quo, il quale aveva ad oggetto cosa dovesse intendersi per "edificio esistente" - che il suddetto aumento in altezza sia consentito anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968.
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. - dell'art. 9, comma 8-bis, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, in base al quale taluni ampliamenti e ricostruzioni di edifici esistenti sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente. Le censure riguardano il fatto - non rientrante fra gli aspetti controversi nel giudizio a quo, il quale aveva ad oggetto cosa dovesse intendersi per "edificio esistente" - che il suddetto aumento in altezza sia consentito anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
08/07/2009
n. 14
art. 9
co. 8
legge della Regione Veneto
29/11/2013
n. 32
art. 10
co. 13
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto ministeriale 02/04/1968
n. 1444
art.