Sentenza 174/1963 (ECLI:IT:COST:1963:174)
Massima numero 2027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
12/12/1963; Decisione del
12/12/1963
Deposito del 23/12/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 174/63. IMPOSTE E TASSE - LEGGE 25 FEBBRAIO 1960, N. 163 - ASSESTAMENTO DELLE TASSAZIONI RIGUARDANTI L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DI ENTI TASSABILI IN BASE AL BILANCIO - ART. 2 - RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO PERIODO - ELIMINA LE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DETERMINATE DA NORMA ANTERIORE EMANATA PER ERRORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (LEGGE 8 GIUGNO 1936, N. 1231; LEGGE 11 GENNAIO 1951, N. 25; D.P.R. 4 NOVEMBRE 1951, N. 1582, ART. 2; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 30, SECONDO COMMA).
SENT. 174/63. IMPOSTE E TASSE - LEGGE 25 FEBBRAIO 1960, N. 163 - ASSESTAMENTO DELLE TASSAZIONI RIGUARDANTI L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DI ENTI TASSABILI IN BASE AL BILANCIO - ART. 2 - RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO PERIODO - ELIMINA LE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DETERMINATE DA NORMA ANTERIORE EMANATA PER ERRORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (LEGGE 8 GIUGNO 1936, N. 1231; LEGGE 11 GENNAIO 1951, N. 25; D.P.R. 4 NOVEMBRE 1951, N. 1582, ART. 2; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 30, SECONDO COMMA).
Testo
Nella disciplina dell'imposta di ricchezza mobile, al passaggio dal sistema di imposizione ad anno solare (legge 8 giugno 1936, n. 1231) a quello ad anno finanziario (legge 11 gennaio 1951, n. 25, c.d. legge Vanoni), nel quale peraltro, per gli enti tassabili in base al bilancio restava fermo, come periodo d'imposta, l'anno del loro esercizio sociale, con la norma di transizione dell'art. 2 D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582, per un errore del legislatore delegato, gli enti il cui esercizio si era chiuso il 30 giugno 1952, risultavano esonerati dal pagamento del tributo sui redditi del secondo semestre 1951. Percio' l'impugnato art. 2 legge 25 febbraio 1960, n. 163 (norme sull'assestamento delle imposte dirette) stabilendo che, per gli enti suddetti, l'imposta relativa al 1952 sia nuovamente liquidata sulla base del bilancio sociale chiuso quell'anno e in tal modo obbligandoli a pagare anche il semestre d'imposta (esercizio 1951-52) al quale, pur essendovi tenuti per legge, erano ingiustificatamente sfuggiti, ha lo scopo di eliminare dall'ordinamento, nello spirito dell'art. 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, una norma, l'art. 2 del decreto legislativo n. 1582 del 1951, contrastante con il principio di giustizia distributiva che emerge dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. Cosicche', se pur disciplina situazioni passate, non ha introdotto per il passato nuove imposte o nuove aliquote sproporzionate alla capacita' contributiva degli enti in questione, e quindi non viola l'art. 53 della Costituzione.
Nella disciplina dell'imposta di ricchezza mobile, al passaggio dal sistema di imposizione ad anno solare (legge 8 giugno 1936, n. 1231) a quello ad anno finanziario (legge 11 gennaio 1951, n. 25, c.d. legge Vanoni), nel quale peraltro, per gli enti tassabili in base al bilancio restava fermo, come periodo d'imposta, l'anno del loro esercizio sociale, con la norma di transizione dell'art. 2 D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582, per un errore del legislatore delegato, gli enti il cui esercizio si era chiuso il 30 giugno 1952, risultavano esonerati dal pagamento del tributo sui redditi del secondo semestre 1951. Percio' l'impugnato art. 2 legge 25 febbraio 1960, n. 163 (norme sull'assestamento delle imposte dirette) stabilendo che, per gli enti suddetti, l'imposta relativa al 1952 sia nuovamente liquidata sulla base del bilancio sociale chiuso quell'anno e in tal modo obbligandoli a pagare anche il semestre d'imposta (esercizio 1951-52) al quale, pur essendovi tenuti per legge, erano ingiustificatamente sfuggiti, ha lo scopo di eliminare dall'ordinamento, nello spirito dell'art. 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, una norma, l'art. 2 del decreto legislativo n. 1582 del 1951, contrastante con il principio di giustizia distributiva che emerge dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. Cosicche', se pur disciplina situazioni passate, non ha introdotto per il passato nuove imposte o nuove aliquote sproporzionate alla capacita' contributiva degli enti in questione, e quindi non viola l'art. 53 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte