Sentenza 2/1964 (ECLI:IT:COST:1964:2)
Massima numero 2029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
24/01/1964; Decisione del
24/01/1964
Deposito del 01/02/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2030
Titolo
SENT. 2/64 A. ASSEGNI FAMILIARI - T.U. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 58, QUARTO COMMA - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO GERARCHICO E PER L'ESPERIMENTO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - DECORRENZA DALLA DATA DI SPEDIZIONE POSTALE DELLA LETTERA DI COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE - PUO' PREGIUDICARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SUSSISTENZA DI UNA POTESTA' DI RICORSO E DI AZIONE GIUDIZIARIA IN CASO DI MANCATA DECISIONE ENTRO SESSANTA GIORNI DEL COMITATO O DEL MINISTRO - IRRILEVANZA AI FINI DI ELIMINARE IL VIZIO DI ILLEGITTIMITA'.
SENT. 2/64 A. ASSEGNI FAMILIARI - T.U. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 58, QUARTO COMMA - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO GERARCHICO E PER L'ESPERIMENTO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - DECORRENZA DALLA DATA DI SPEDIZIONE POSTALE DELLA LETTERA DI COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE - PUO' PREGIUDICARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SUSSISTENZA DI UNA POTESTA' DI RICORSO E DI AZIONE GIUDIZIARIA IN CASO DI MANCATA DECISIONE ENTRO SESSANTA GIORNI DEL COMITATO O DEL MINISTRO - IRRILEVANZA AI FINI DI ELIMINARE IL VIZIO DI ILLEGITTIMITA'.
Testo
Il quarto comma dell'art. 58 del T.U. delle leggi sugli assegni familiari approvato con d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione sia perche' deroga senza alcuna giustificazione al sistema delle notificazioni e comunicazioni a mezzo del servizio postale (il quale aderisce al criterio della "recezione"), sia perche' il criterio della "spedizione", adottato dalla norma denunciata, fa decorrere il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria o del ricorso gerarchico dall'avverarsi di un fatto che si manifesta fuori della sfera giuridica dell'interessato e del cui verificarsi questi e' in grado di avere notizia solo se e quando ne riceva comunicazione.
Il quarto comma dell'art. 58 del T.U. delle leggi sugli assegni familiari approvato con d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione sia perche' deroga senza alcuna giustificazione al sistema delle notificazioni e comunicazioni a mezzo del servizio postale (il quale aderisce al criterio della "recezione"), sia perche' il criterio della "spedizione", adottato dalla norma denunciata, fa decorrere il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria o del ricorso gerarchico dall'avverarsi di un fatto che si manifesta fuori della sfera giuridica dell'interessato e del cui verificarsi questi e' in grado di avere notizia solo se e quando ne riceva comunicazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte