Sentenza 2/1964 (ECLI:IT:COST:1964:2)
Massima numero 2030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  24/01/1964;  Decisione del  24/01/1964
Deposito del 01/02/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2029


Titolo
SENT. 2/64 B. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE ART. 24 - DISCIPLINA CHE NE RENDA L'ESERCIZIO ESTREMAMENTE DIFFICILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRINCIPIO DELLA "RECEZIONE" IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE - ASSICURA L'ESPLICAZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO - PREGIUDIZIO DERIVANTE DALL'OPPOSTO PRINCIPIO DELLA "SPEDIZIONE".

Testo
Il diritto di difesa deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurarne l'effettivita' e da non renderne l'esercizio estremamente difficile; e la particolare natura delle controversie relative agli assegni familiari non puo' essere motivo di pregiudizio all'esplicazione di un diritto garantito costituzionalmente. Assicura invece questa esplicazione il principio che fa esaurire nella recezione il procedimento di notificazione o di comunicazione a mezzo del servizio postale dell'atto contro cui la parte puo' avere interesse a reclamare. - S. n. 93/1962.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte