Sentenza 3/1964 (ECLI:IT:COST:1964:3)
Massima numero 2032
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
24/01/1964; Decisione del
24/01/1964
Deposito del 01/02/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2031
Titolo
SENT. 3/64 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI - REGIONE SICILIANA - ISTRUZIONE ELEMENTARE - DECISIONE DEI RICORSI GERARCHICI DEI MAESTRI ELEMENTARI CONCERNENTI I CONCORSI MAGISTRALI - COMPETENZA DELLO STATO - COMPETENZA DELLA REGIONE QUALE ORGANO DECENTRATO DELLO STATO - MANCATA ATTRIBUZIONE DEI POTERI RELATIVI DA PARTE DELLO STATO - ESCLUSIONE.
SENT. 3/64 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI - REGIONE SICILIANA - ISTRUZIONE ELEMENTARE - DECISIONE DEI RICORSI GERARCHICI DEI MAESTRI ELEMENTARI CONCERNENTI I CONCORSI MAGISTRALI - COMPETENZA DELLO STATO - COMPETENZA DELLA REGIONE QUALE ORGANO DECENTRATO DELLO STATO - MANCATA ATTRIBUZIONE DEI POTERI RELATIVI DA PARTE DELLO STATO - ESCLUSIONE.
Testo
Il R.D.L. n. 91 del 18 marzo 1944, nello stabilire con l'art. 2 le attribuzioni dell'Alto Commissariato della Sicilia, ha espressamente eccettuato, nell'ultimo comma, la materia riguardante gli impiegati dello Stato, quali indubbiamente sono gli insegnanti elementari. E col D.L. 30 giugno 1947 n. 567, che reca norme transitorie per l'attuazione dello statuto siciliano, e' stato stabilito che, fino a quando non sara' attuato completamente il passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, e fino a quando non saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91. Ne' l'art. 20, primo comma, seconda parte, dello Statuto siciliano giustifica in qualche guisa l'attribuzione della materia alla Regione, poiche', per aversi una competenza decentrata della regione in virtu' della detta norma statutaria occorre sempre che vi sia l'attribuzione del potere da parte del competente organo dello Stato, sia pure desumibile da fatti concreti, e che da quello vengano date direttive. La circolare del Ministro della P.I. 30 novembre 1962, n. 7325, riguarda la decisione dei ricorsi gerarchici dei maestri elementari, concernenti i concorsi magistrali, che di regola non sono mai stati trasmessi per competenza dal Ministero all'Assessore regionale, e d'altra parte al riguardo mancano del tutto le direttive. Deve quindi concludersi che la circolare stessa si riferisce in materia tuttora di competenza del Ministro per la P.I., e di conseguenza e' infondato il ricorso sollevato dalla Regione contro la circolare stessa per conflitto di attribuzione.
Il R.D.L. n. 91 del 18 marzo 1944, nello stabilire con l'art. 2 le attribuzioni dell'Alto Commissariato della Sicilia, ha espressamente eccettuato, nell'ultimo comma, la materia riguardante gli impiegati dello Stato, quali indubbiamente sono gli insegnanti elementari. E col D.L. 30 giugno 1947 n. 567, che reca norme transitorie per l'attuazione dello statuto siciliano, e' stato stabilito che, fino a quando non sara' attuato completamente il passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, e fino a quando non saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91. Ne' l'art. 20, primo comma, seconda parte, dello Statuto siciliano giustifica in qualche guisa l'attribuzione della materia alla Regione, poiche', per aversi una competenza decentrata della regione in virtu' della detta norma statutaria occorre sempre che vi sia l'attribuzione del potere da parte del competente organo dello Stato, sia pure desumibile da fatti concreti, e che da quello vengano date direttive. La circolare del Ministro della P.I. 30 novembre 1962, n. 7325, riguarda la decisione dei ricorsi gerarchici dei maestri elementari, concernenti i concorsi magistrali, che di regola non sono mai stati trasmessi per competenza dal Ministero all'Assessore regionale, e d'altra parte al riguardo mancano del tutto le direttive. Deve quindi concludersi che la circolare stessa si riferisce in materia tuttora di competenza del Ministro per la P.I., e di conseguenza e' infondato il ricorso sollevato dalla Regione contro la circolare stessa per conflitto di attribuzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 20
co. 1
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 18/03/1944
n. 91
art. 2
decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 30/06/1947
n. 567
art. 0